Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Nasce privilegiato il credito Irap.
Lo spartiacque temporale non regge
Lo spartiacque temporale non regge
Il beneficio concesso allo Stato sui beni mobili del debitore va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica dell'articolo 2752 cc
SINTESI: Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2752 c.c. dal D.L. n. 159 del 2007, l'IRAP è stata inserita tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore. In merito ai crediti IRAP sorti prima di tale modifica, occorre considerare che l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche e la fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali richiede che detti enti possano fare affidamento in tempi brevi su una consistente entità di risorse finanziarie. Da qui la necessità di attribuire il privilegio in questione sì da consentirne la riscossione con prelazione rispetto ad altri crediti nei confronti del debitore. Tale esigenza costituisce "la ragione del credito" di tutti i crediti individuati dall'art. 2752 c.c., tra i quali vanno inclusi anche i crediti per IRAP. Se così è, il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'IRAP ed ha soppresso l'ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'IRAP, ma come una mera svista, non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema.
Sentenza n. 4861 del 1° marzo 2010 (udienza del 17 dicembre 2009)
Corte di cassazione, Sez. I - Pres. Proto, Rel. Fioretti
IRAP - Privilegio generale sui beni mobili - Crediti sorti prima della modifica normativa dell'art. 2752 c.c. - Sussiste il privilegio
Sentenza n. 4861 del 1° marzo 2010 (udienza del 17 dicembre 2009)
Corte di cassazione, Sez. I - Pres. Proto, Rel. Fioretti
IRAP - Privilegio generale sui beni mobili - Crediti sorti prima della modifica normativa dell'art. 2752 c.c. - Sussiste il privilegio
pubblicato Mercoledì 10 Marzo 2010
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