Avviso ai litiganti
Niente Irap per il professionista
se manca autonoma organizzazione
L'accertamento del requisito che esclude dall'applicazione dell'imposta regionale spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità
SINTESI: Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Ordinanza n. 15110 del 26 giugno 2009 (udienza del 5 maggio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. De Blasi
IRAP - Soggetti passivi - Esercenti arti o professionisti - Autonoma organizzazione - Accertamento di fatto - Necessità
pubblicato Martedì 21 Luglio 2009

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