Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Avviso ai litiganti
Niente Irap per il professionista
se manca autonoma organizzazione
se manca autonoma organizzazione
L'accertamento del requisito che esclude dall'applicazione dell'imposta regionale spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità
SINTESI: Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Ordinanza n. 15110 del 26 giugno 2009 (udienza del 5 maggio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. De Blasi
IRAP - Soggetti passivi - Esercenti arti o professionisti - Autonoma organizzazione - Accertamento di fatto - Necessità
Ordinanza n. 15110 del 26 giugno 2009 (udienza del 5 maggio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. De Blasi
IRAP - Soggetti passivi - Esercenti arti o professionisti - Autonoma organizzazione - Accertamento di fatto - Necessità
pubblicato Martedì 21 Luglio 2009
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Notizie correlate
- Irap: l’autonoma organizzazione è valutata dal giudice di merito
- 9/6/2011

- L’accertamento del requisito che comporta l’applicazione del tributo regionale è insindacabile in sede di legittimità
- Autonomi senza Irap solo provando l'assenza di autonoma organizzazione
- 10/9/2010
- Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta ritenuta indebita dimostrare la non sussistenza delle condizioni di applicabilità
- Collaboratori non occasionali. L'autonoma organizzazione ci cova
- 15/11/2010

- Una sua assenza va comunque sempre provata dal contribuente che richiede il rimborso dell'Irap versata. La Corte conferma le sue linee guida
- Il medico di base con segreteria crea “autonoma organizzazione”
- 17/1/2012

- Il requisito, quando accertato dal giudice di merito con congrua motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. L’Irap è dunque dovuta.
Archivio Avviso ai litiganti
Maggio, 2012
(7)
Aprile, 2012
(9)
Marzo, 2012
(7)
Febbraio, 2012
(11)
Gennaio, 2012
(7)
Dicembre, 2011
(9)
Novembre, 2011
(11)
Ottobre, 2011
(12)
Settembre, 2011
(12)
Agosto, 2011
(8)
Luglio, 2011
(13)
Giugno, 2011
(17)












