Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Niente rimborso Iva per gli acquisti
di beni impiegati in attività esenti
di beni impiegati in attività esenti
Il caso riguarda le attrezzature comprate da strutture sanitarie private per una serie di operazioni non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto
SINTESI: Con ordinanza (adottata perché "la soluzione" delle questioni sottoposte al suo esame "non da adito ad alcun ragionevole dubbio") resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05, la Corte di giustizia CE ha (testualmente) statuito che "la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE" ("in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme") dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione". In conseguenza deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che ha erroneamente affermato la spettanza alla società del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta per l'acquisto di beni necessari per lo svolgimento della sua attività esente dall'Iva. La Corte di cassazione ha quindi deciso nel merito, rigettando il ricorso proposto dalla società per il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti.
Sentenza n. 9142 del 17 aprile 2009 (udienza del 3 marzo 2009)
Corte di cassazione, Sezioni unite - Pres. Carbone, Rel. D'Alonzo
Iva - Diniego del rimborso - Attività esenti - Disciplina comunitaria - Riferimento alle vendite e non agli acquisti
Sentenza n. 9142 del 17 aprile 2009 (udienza del 3 marzo 2009)
Corte di cassazione, Sezioni unite - Pres. Carbone, Rel. D'Alonzo
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pubblicato Lunedì 11 Maggio 2009
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- L'esenzione "comunitaria" si riferisce alla rivendita di beni acquistati senza poter recuperare l'imposta
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