Avviso ai litiganti
Perdite su crediti a doppia faccia.
Indeducibili e tassabili per l’Irap
La prevista esclusione della voce dalla base imponibile non riguarda l’impresa debitrice, che realizza una plusvalenza da assoggettare al tributo
SINTESI. Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 prevede che per le società commerciali “la base imponibile è determinata dalla differenza tra la  somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui all’art. 2425 c.c., comma 1, lett. A), e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lett. B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti (...)”. Con questa disposizione il legislatore ha voluto escludere dall’oggetto dell’IRAP le perdite su crediti, tra le quali non rientra di sicuro, per la società debitrice, la riduzione del suo debito conseguente alla corrispondente rinuncia da parte del suo creditore. Infatti, mentre la perdita su credito è un dato negativo per il soggetto che la subisce, la sottrazione della società debitrice al pagamento di un debito per accordo con il creditore è un dato positivo, che si esprime contabilmente in una plusvalenza sottoposta all’IRAP. È da condividere, poi, anche l’opinione espressa dall’Agenzia sull’irrilevanza della riferibilità della plusvalenza a costi sostenuti prima dell’entrata in vigore della legge sull’IRAP, perché il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, dispone espressamente che alla determinazione della quantità dell’oggetto dell’IRAP “concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi”.
 
Sentenza n. 17603 del 28 luglio 2010 (udienza del 21 maggio 2010)
della Corte di Cassazione, Sez. tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli
IRAP – Perdite su crediti - Determinazione della base imponibile - Riduzione di debito – Arricchimento per il beneficiario – Aumento della base imponibile
pubblicato Lunedì 9 Agosto 2010

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