Avviso ai litiganti
Prove attendibili “in regola”
a prescindere da come sono ottenute
L’irregolarità nell’acquisizione degli indizi determina l’inutilizzabilità degli stessi soltanto nel processo penale e non in quello tributario
SINTESI: In conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8344 del 2001 e Cass. n. 8273 del 2002), nel processo tributario rileva esclusivamente l’attendibilità delle prove e non i modi in cui le stesse sono state acquisite, talché, ove l’acquisizione non sia conforme alle regole previste, tale irregolarità non determina l’inutilizzabilità delle prove stesse. Ciò in quanto, per un verso, l’inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale e, per l’altro, non è giusto che la negligenza di chi ha acquisito le prove ricada sull’Amministrazione finanziaria a fronte di una prova oggettivamente valida.

Sentenza n. 326/11/2010 del 13 maggio 2010 (udienza del 25 marzo 2010)
Commissione tributaria provinciale di Messina – Pres. Lo Presti, Rel. Adile
Accertamento induttivo – Prove acquisite irritualmente – Inutilizzabilità nel processo tributario – Non sussiste
pubblicato Martedì 27 Luglio 2010

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