Avviso ai litiganti
Pvc al fallito, avviso al curatore.
La motivazione per relationem regge
E’ un'applicazione del consolidato principio per cui gli atti del procedimento tributario vanno emessi nei confronti del soggetto al momento esistente.
SINTESI: Questa Corte ha affermato (Cass. n. 12893/2007), circa l’incidenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contribuente, che “ogni atto del procedimento tributario deve essere emesso nei confronti del soggetto esistente al momento e, quindi, l’iscrizione a ruolo è stata correttamente posta in essere unicamente nei confronti della società in bonis. Con il fallimento la società non viene meno, ma i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale e processuale (L. Fall., artt. 44 e 43), che viene assunta dalla curatela fallimentare, la quale, per tale ragione, subentra nella posizione della fallita. Ciò comporta che sono opponibili alla curatela gli atti formati nei confronti della fallita, mentre, dopo la  dichiarazione di fallimento, gli ulteriori atti del procedimento tributario debbono indicare quale destinataria l’impresa in procedura e quale legale rappresentante della stessa il curatore: tanto è avvenuto nella fattispecie, in cui la cartella di pagamento, emessa dopo la sentenza di fallimento, è stata notificata al curatore che per l’appunto l’ha impugnata" (nello stesso senso, Cass. nn. 14894/2010, 2803/2010).
Il principio così affermato trova applicazione, ad avviso del Collegio, anche all’ipotesi, ricorrente nella specie, di avviso di accertamento, notificato al curatore del fallito, motivato per relationem al pubblico verbale di constatazione notificato, in epoca anteriore, al contribuente ancora in bonis.

Sentenza n. 11784 del 14 maggio 2010 (udienza del 19 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Papa, Rel. Greco
Iva – Avviso di accertamento – Motivazione per relationem – Atto notificato – Fallimento
pubblicato Venerdì 28 Maggio 2010

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