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Avviso ai litiganti
Registro, all'Agenzia tre anni
per poter passare all'incasso
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Il termine di decadenza decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza relativa al ricorso contro l'avviso di rettifica e di liquidazione
SINTESI: In materia di imposta di registro, ai sensi del DPR n. 131/1986, art. 76, comma 2, lett. b), "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti... dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta" (v. Cass. n. 8998/2007); tale fattispecie ricorre nel caso in esame in cui l'avviso di liquidazione di cui è causa è stato notificato entro i tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo originario.
Ordinanza n. 13566 del 4 giugno 2010 (udienza del 30 aprile 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Iacobellis
Contenzioso - Avviso di liquidazione - Principio di diritto affermato
pubblicato Giovedì 17 Giugno 2010
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