Avviso ai litiganti
Recupero aiuti di Stato: la Consulta
non salva le ex municipalizzate
Nessuna illegittimità costituzionale delle leggi che hanno disposto il recupero dell'esenzione fiscale, incompatibile con l'ordinamento comunitario
sede della corte costituzionale
SINTESI: L'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e l'articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, perseguono l'obiettivo di porre rimedio all'illecito comunitario commesso dal legislatore italiano mediante l'illegittima attribuzione ad alcuni contribuenti di esenzioni fiscali integranti aiuti di Stato, la cui incompatibilità con l'ordinamento comunitario è stata accertata dalla Commissione delle Comunità europee, con la decisione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 1° giugno 2006 in causa C-207/05. Di conseguenza, lo Stato italiano ha l'obbligo di procedere al recupero delle somme corrispondenti agli aiuti illegali concessi. L'inapplicabilità delle esenzioni fiscali in esame doveva essere rilevata dagli stessi beneficiari delle agevolazioni, i quali - come sottolineato dalla costante giurisprudenza comunitaria - hanno l'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione degli aiuti di Stato e, in caso di inottemperanza a tale onere, non possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento sugli aiuti incompatibili con l'ordinamento comunitario (ex plurimis: sentenze della Corte di giustizia CE del 22 giugno 2006, in cause riunite C-182/03 e C-217/03; del 15 dicembre 2005, in causa C-148/04; del 1° aprile 2004, in causa C-99/02P del 7 marzo 2002, in causa C- 310/99; del 20 marzo 1997, in causa C-24/95; nello stesso senso, la sentenza della Corte di cassazione civile n. 4353 del 2003). Pertanto, l'efficacia retroattiva delle norme in esame trova giustificazione sia nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in conseguenza dell'obbligo imposto dall'ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell'articolo 3 della Costituzione, data l'esigenza di ricondurre a uguaglianza la posizione dei contribuenti, eliminando sin dall'origine gli effetti economici illegittimamente accordati ad alcuni di essi. Non sussiste quindi la denunciata violazione dell'articolo 53 della Costituzione, perché il prelievo fiscale denunciato dal giudice a quo non viola il principio di capacità contributiva, in quanto costituisce un recupero dell'ammontare dell'esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di un'ulteriore imposta a efficacia retroattiva, né dell'articolo 97 della Costituzione, perché - data l'inapplicabilità nell'ordinamento interno delle esenzioni fiscali incompatibili con l'ordinamento comunitario - il recupero delle somme corrispondenti ai benefici fiscali indebitamente concessi comporta la sottoposizione ad imposta di redditi che (contrariamente a quanto affermato dal rimettente) all'epoca della loro formazione erano già imponibili, con la conseguenza che tale recupero non lede, ma - al contrario - attua gli evocati principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Deve pertanto dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge n. 62 del 2005 e dell'articolo 1 del Dl n. 10 del 2007 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli articoli 53 e 97 della Costituzione.

Corte costituzionale, ordinanza n. 36/2009 depositata il 6 febbraio 2009
Pres. Flick; Red. Gallo
Imposte e tasse - Regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità del detto regime per contrasto con il divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune - Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05 - Manifesta infondatezza 
pubblicato Mercoledì 11 Febbraio 2009

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