Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Restituzione di tributi non dovuti.
Il diritto comune si mette da parte
Il diritto comune si mette da parte
Per la ripetizione dell'indebito vige il regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare nel termine previsto dalle singole leggi di imposta
SINTESI: Secondo un principio giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare a pena di decadenza nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'articolo 38 del Dpr 602/1973) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (articolo 16, comma 6, Dpr 636/1972 e, ora, articoli 19, comma 1, lettera g, e 21, comma 2, Dlgs 546/1992), regime che, impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune; da tanto consegue che, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, idonea, come tale, a orientare anche l'interprete, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione (ex plurimis, Cassazione 15840/2006). Nel caso specifico, la Suprema corte ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile a una richiesta di rimborso Ilor l'ordinario termine di prescrizione decennale in luogo del termine decadenziale invocato dall'ufficio.
Sentenza n. 28684 del 3 dicembre 2008 (camera di consiglio del 30 ottobre 2008)
Corte di cassazione, Sez. V - Pres. Miani Canevari, Rel. Ruggiero
Ripetizione dell'indebito tributario - Inapplicabilità disciplina di diritto comune - Regime speciale basato su istanza di parte da presentare entro termine decadenziale
Sentenza n. 28684 del 3 dicembre 2008 (camera di consiglio del 30 ottobre 2008)
Corte di cassazione, Sez. V - Pres. Miani Canevari, Rel. Ruggiero
Ripetizione dell'indebito tributario - Inapplicabilità disciplina di diritto comune - Regime speciale basato su istanza di parte da presentare entro termine decadenziale
pubblicato Martedì 5 Maggio 2009
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Notizie correlate
- Ritenute fuori dichiarazione. Rimborso solo con l’istanza
- 1/9/2011

- A rendere superflua e non necessaria la richiesta è esclusivamente la chiara evidenziazione della volontà del contribuente di ottenere la valutazione del credito
- Ritenute su pensioni integrative. Tempi “ordinari” per il rimborso
- 15/10/2009

- I termini per presentare l’istanza sono quelli della norma tributaria. Non si applica la prescrizione decennale
- Via ordinaria per il rimborso “sfuggito” in dichiarazione
- 17/8/2011

- Nessuna procedura “speciale” per la restituzione del credito d’imposta se il surplus non è percettibile dal controllo automatizzato e dalla documentazione presentata
- Rimborsi fiscali, necessaria l'istanza per tenere in piedi il diritto
- 8/1/2009

- Nell'ordinamento tributario, la ripetizione del pagamento indebito è soggetta a regime speciale che impedisce di applicare la disciplina comune
Archivio Avviso ai litiganti
Febbraio, 2012
(1)
Gennaio, 2012
(7)
Dicembre, 2011
(9)
Novembre, 2011
(11)
Ottobre, 2011
(12)
Settembre, 2011
(12)
Agosto, 2011
(8)
Luglio, 2011
(13)
Giugno, 2011
(17)
Maggio, 2011
(18)
Aprile, 2011
(10)
Marzo, 2011
(10)















