Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Avviso ai litiganti
Rivalsa dell'Iva, giusta o no?
Lite davanti al giudice ordinario
Lite davanti al giudice ordinario
La controversia sulla legittimità dell'addebito dell'imposta, che riguarda il rapporto fra le parti, esula dalle attribuzioni delle Commissioni tributarie
SINTESI: La controversia fra il soggetto passivo e il soggetto attivo della rivalsa Iva, inerente alla legittimità dell'addebito dipendente dalla rivalsa medesima, riguarda non il rapporto tributario, ma il rapporto fra le parti dell'operazione imponibile, e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come delineate dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e poi dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2 e poi dal Dl 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248. La terzietà dell'Amministrazione rispetto alla controversia fra le parti della rivalsa, non è esclusa quando il cessionario o committente contestino il presupposto di tale rivalsa, cioè il debito d'imposta del cedente o del prestatore, perché l'indagine richiesta dalla relativa deduzione resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (diversamente da quanto si verifica, per le imposte sui redditi, nella causa fra sostituito e sostituto d'imposta sulla legittimità delle ritenute, ove si esige una statuizione con efficacia di giudicato anche nel rapporto con l'Amministrazione, creditrice di entrambi i contendenti; cfr., Cass. sez. un., 23 aprile 1999, n. 247). Non si pone in contrasto, con la giurisprudenza sopra ricordata e che questo collegio ritiene di dovere ulteriormente confermare, il principio enunciato da Cass. sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752. Nella specie, infatti, è stato affermato il diverso principio - in alcun modo rilevante in questa sede, nella quale non è parte del giudizio l'Amministrazione finanziaria e nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda - secondo cui, in tema di Iva, la controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso - sul presupposto che le operazioni di acquisto fossero esenti -, avanzata all'Amministrazione finanziaria da un soggetto che, operando nell'esercizio di una professione o di un'impresa, acquista beni e servizi strumentali ai fini di tale esercizio, spetta alla giurisdizione tributaria in quanto ha ad oggetto la debenza di un tributo con efficacia di giudicato nei confronti dell'Amministrazione medesima.
Ordinanza n. 3817 del 18 febbraio 2009 (udienza del 16 dicembre 2008)
Corte di cassazione, sezioni unite - Pres. Prestipino, Rel. Finocchiaro
IVA - Rivalsa - Controversia tra soggetto passivo e attivo - Giurisdizione ordinaria
Ordinanza n. 3817 del 18 febbraio 2009 (udienza del 16 dicembre 2008)
Corte di cassazione, sezioni unite - Pres. Prestipino, Rel. Finocchiaro
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pubblicato Mercoledì 13 Maggio 2009
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