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Avviso ai litiganti
Senza alcun vantaggio economico
l’inerenza diventa irriconoscibile
l’inerenza diventa irriconoscibile
Il requisito è insussistente se, dall’esame concreto della fattispecie, emerge che il soggetto che ha erogato le somme non ha ricevuto alcuna utilità concreta
SINTESI: Il requisito della “inerenza” dei costi deducibili ex articolo 76, comma 5, del TUIR (dal 1° gennaio 2004, art. 109, comma 5, del TUIR) è insussistente se, dall’esame concreto della fattispecie, emerge che il soggetto che ha erogato le somme non ha ricevuto alcuna utilità concreta. Nel caso esaminato, la CTR di Milano, soffermandosi sull’analisi (anche economica) dei fatti, ha ravvisato, da un lato, l’assenza dei caratteri normalmente ricorrenti del rapporto di franchising e, dall’altro, la mancanza di autonomia pressoché completa nelle scelte imprenditoriali da parte della società controllata. A fronte, oltretutto, del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente circa l’inerenza del predetto costo. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 maggio 2007, n. 11205), il Collegio ha affermato che spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile) e al contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e del requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa del contribuente.
Sentenza n. 115/50/2011 del 2 settembre 2011 (udienza 24 giugno 2011)
Commissione tributaria regionale di Milano, sezione 50 – Pres. Zevola – Est. Piria
Reddito d’impresa – Inerenza dei costi – Gruppi di società – Contratto di franchising – Corrispettivo pagato per know how e servizi – Assenza di giustificazione economica e di vantaggi concreti – Indeducibilità del costo
Sentenza n. 115/50/2011 del 2 settembre 2011 (udienza 24 giugno 2011)
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pubblicato Venerdì 4 Novembre 2011
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