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Avviso ai litiganti
Senza la dichiarazione annuale
paletti al credito Iva
paletti al credito Iva
Una mancanza che comporta l'assenza di una liquidazione definitiva e di conseguenza rinvia alla procedura previsti per le istanze di rimborso
SINTESI: In materia di accertamento IVA, il potere dell’amministrazione di rettifica della dichiarazione non si estende fino a riconoscere anche il diritto alla detrazione del credito IVA eventualmente maturato dal contribuente negli anni precedenti. A tal fine, è onere del contribuente presentare istanza di rimborso, anche a mezzo della compilazione del quadro VR – richiesta di rimborso del credito annuale – della dichiarazione, mediante il quale si esercita formalmente il diritto di rimborso attraverso la dichiarazione (Cass. 20039/2011). La presentazione della dichiarazione annuale IVA è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, anche da parte dei contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Pertanto, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale comporta in capo al contribuente la perdita del diritto di avvalersi della detrazione dell’imposta assolta per le operazioni passive relative al medesimo anno (Cass. 1029/2002; Cass. 523/2002; Cass.170067/2006).
Ordinanza n. 13090 del 25 luglio 2012 (udienza del 14 giugno 2012)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Merone Antonio – Est. Valitutti Antonio
Iva – Detrazione dell’imposta assolta – Omessa presentazione della dichiarazione annuale – Perdita del diritto alla detrazione
Ordinanza n. 13090 del 25 luglio 2012 (udienza del 14 giugno 2012)
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pubblicato Venerdì 3 Agosto 2012
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