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Avviso ai litiganti
Senza firma, dichiarazione Iva
inesistente e non sanabile
inesistente e non sanabile
L'Amministrazione finanziaria può avviare l'accertamento induttivo come nel caso di omessa presentazione, utilizzando presunzioni
SINTESI: La dichiarazione Iva non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge a essa ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile in base alla legislazione premiale per le irregolarità formali. In tema di accertamento dell'Iva, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne - con apprezzamento insindacabile se correttamente motivato, in sede di legittimità - una valida presunzione ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del Dpr 633/1972, e 2727 del codice civile. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria che, nella specie, era mancata, atteso che nessun valore può essere attribuito alla esibita copia della ricevuta di spedizione della dichiarazione, peraltro illeggibile, priva di data e di numero. Né valore probatorio, contrastante con l'affermazione dell'ufficio di non aver ricevuto una dichiarazione sostitutiva, può essere attribuito a una copia informale di essa.
Sentenza n. 7268 del 26 marzo 2009 (udienza del 20 febbraio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Altieri, Rel. Bognanni
IVA - Dichiarazione non sottoscritta - Inesistenza non sanabile - Accertamento induttivo - Indizi gravi, precisi e concordanti - Legittimità - Inversione dell'onere della prova
Sentenza n. 7268 del 26 marzo 2009 (udienza del 20 febbraio 2009)
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pubblicato Martedì 14 Aprile 2009
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