Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Avviso ai litiganti
Versamenti omessi o ritardati.
La rata saltata cancella il condono
La rata saltata cancella il condono
Inapplicabile la disposizione (articolo 8, L 289/2002) per cui il mancato pagamento entro le date indicate non determina l'inefficacia della sanatoria
SINTESI: In ordine alla definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti, di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, il mancato pagamento di tutte le rate alle scadenze previste determina l'invalidità di tale tipologia di condono. Ciò in armonia con l'orientamento della Corte di cassazione che, con sentenza n. 18353 del 31 agosto 2007, ha precisato che le definizioni di cui agli articoli 8 e 9-bis della legge n. 289 del 2002, "danno vita a due specie diverse di condono tributario", in quanto, "mentre la prima introduce un condono tributario premiale, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, la seconda concede un condono tributario clemenziale, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario". Proprio in virtù di queste fondamentali differenze, non è applicabile alla definizione di cui all'articolo 9-bis la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 8 della stessa legge n. 289 del 2002, la quale stabilisce che "L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali".
Sentenza n. 36 del 16 febbraio 2009
Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. XX, - Pres. Piccozza, Rel. Corvino
Omessi versamenti - Invalidità - Condono art. 9-bis, l. n. 289/2002
Sentenza n. 36 del 16 febbraio 2009
Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. XX, - Pres. Piccozza, Rel. Corvino
Omessi versamenti - Invalidità - Condono art. 9-bis, l. n. 289/2002
pubblicato Martedì 15 Settembre 2009
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