Violazioni edilizie. La richiesta
di sanatoria non alleggerisce l'Iva
Per l'applicazione dell'aliquota ridotta spetta al contribuente provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge agevolatrice
SINTESI: Nel caso di atto di appello depositato dopo il 1° gennaio 2001, giorno di entrata in funzione delle Agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (istitutivo delle stesse), deve essere ritenuta non più suscettibile di applicazione la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, in quanto per il citato D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, i "rapporti giuridici, poteri e competenze" trasferiti alle agenzie fiscali vanno esercitati da queste "secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna" di esse e l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate non prevede l'obbligo, per i suoi uffici periferici, di "essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale".
È inammissibile e deve ritenersi altresì resa "ultra petita" la statuizione condizionata con la quale il giudice di appello sospenda (peraltro indeterminatamente), di sua iniziativa, l'efficacia delle rettifiche dell'aliquota Iva operate dall'ufficio in quanto, avendo riconnesso la "definitiva regolazione del trattamento fiscale ... all'esito delle domande di sanatoria, edilizia", non ha nella sostanza statuito affatto sulla spettanza o meno del "beneficio". Infatti, nel vigente ordinamento è ammessa la sentenza condizionale (soltanto) quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna, si configura quale elemento accidentate della decisione così formulata per economia di giudizi e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti maggiori spese per le parti in causa.
L'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di Iva (Cass. 7124/2003) costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria e quindi, per la sua applicazione, è il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Quando poi si tratta di agevolazioni come la riduzione di aliquota in presenza di circostanze particolari considerate da apposite norme, è il contribuente ad essere tenuto in ogni caso a fornire la prova di sussistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice. In base al combinato disposto della L. n. 47 del 1985, art. 46 (commi 1 e 4) e L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter (alias, L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 15), è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota Iva agevolata, e non già il diritto dell'ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (e a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria), a essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate.
Sentenza n. 9383 del 21 aprile 2009 (camera di consiglio del 25 febbraio 2009)
Corte di cassazione, sezioneV - Pres. Papa, Rel. D'Alonzo
Autorizzazione all'appello - Istituzione delle Agenzie fiscali - Non necessita - Sentenza condizionata - Limiti di ammissibilità - IVA - Aliquota ridotta - Violazione norma sulle costruzioni edilizie - Sanatoria - Condizione per riconoscimento beneficio fiscale
È inammissibile e deve ritenersi altresì resa "ultra petita" la statuizione condizionata con la quale il giudice di appello sospenda (peraltro indeterminatamente), di sua iniziativa, l'efficacia delle rettifiche dell'aliquota Iva operate dall'ufficio in quanto, avendo riconnesso la "definitiva regolazione del trattamento fiscale ... all'esito delle domande di sanatoria, edilizia", non ha nella sostanza statuito affatto sulla spettanza o meno del "beneficio". Infatti, nel vigente ordinamento è ammessa la sentenza condizionale (soltanto) quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna, si configura quale elemento accidentate della decisione così formulata per economia di giudizi e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti maggiori spese per le parti in causa.
L'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di Iva (Cass. 7124/2003) costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria e quindi, per la sua applicazione, è il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Quando poi si tratta di agevolazioni come la riduzione di aliquota in presenza di circostanze particolari considerate da apposite norme, è il contribuente ad essere tenuto in ogni caso a fornire la prova di sussistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice. In base al combinato disposto della L. n. 47 del 1985, art. 46 (commi 1 e 4) e L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter (alias, L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 15), è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota Iva agevolata, e non già il diritto dell'ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (e a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria), a essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate.
Sentenza n. 9383 del 21 aprile 2009 (camera di consiglio del 25 febbraio 2009)
Corte di cassazione, sezioneV - Pres. Papa, Rel. D'Alonzo
Autorizzazione all'appello - Istituzione delle Agenzie fiscali - Non necessita - Sentenza condizionata - Limiti di ammissibilità - IVA - Aliquota ridotta - Violazione norma sulle costruzioni edilizie - Sanatoria - Condizione per riconoscimento beneficio fiscale
pubblicato il 22/05/2009
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