Bilancio e contabilità
Cessione contratti di leasing.
Cndcec sulla scia dell’Agenzia
Il documento dello scorso 23 novembre del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si appoggia sulla risoluzione 212/E/dell’8 agosto 2007
scia
Due premesse. La prima: la corretta contabilizzazione del corrispettivo versato, da chi acquisisce un contratto di leasing finanziario, al locatario-cedente deve tener conto delle motivazioni economiche che possono aver indotto il subentro. La seconda: le indicazioni “sul tema”, dal punto di vista fiscale, fornite dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 212/E dell’8 agosto 2007) sono in grado di dare una fedele rappresentazione dell’operazione sotto il profilo economico-finanziario. Parte così il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, datato 23 novembre 2011 e intitolato “Profili contabili della cessione di contratti di leasing finanziario”. Una transazione caratterizzata dal “silenzio delle norme giuscontabili e dei principi contabili nazionali” e dal fatto che i relativi criteri di rappresentazione in bilancio sono stati sempre influenzati, in modo sostanziale, dalla normativa fiscale. E il documento, come anticipato, parte proprio da questa, facendola propria e sviluppandola.
 
Le regole fiscali: la risoluzione 212/E del 2007
L’acquisizione del contratto di leasing finanziario ha una “doppia causa”. Il contratto può, infatti, essere finalizzato - per chi subentra - sia al godimento del bene per la durata residua della locazione, sia all’esercizio dell’opzione di acquisto della proprietà dello stesso. Di conseguenza, la prima cosa da fare è individuare le due parti di corrispettivo pagato. A tale scopo, la stella polare è la corrispondenza “sopravvenienza attiva per il cedente = anticipo del prezzo del bene per il subentrante”. Quindi, schematizzando:
  • la parte di corrispettivo pari al valore normale del bene, al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data di cessione - vale a dire, ciò che rappresenta una sopravvenienza attiva per il cedente - si sospende, andando poi ad aggiungersi all’importo che il cessionario iscriverà nell’attivo patrimoniale al momento del riscatto e che, di conseguenza, ammortizzerà. In caso poi di mancato riscatto, tale parte di prezzo parteciperà integralmente, come costo, al reddito di periodo (insussistenza di un elemento dell’attivo)
  • l’eventuale differenza positiva è da considerarsi, per il cessionario, una spesa relativa a più esercizi, deducibile lungo la residua durata del contratto (per inciso, tale surplus è, per il cedente, un componente positivo di reddito, imponibile per derivazione).
 
Lo sviluppo del Cndcec
Il Cndcec segue tale impostazione, a partire dalla possibile doppia motivazione economica che può spingere il subentrante ad aderire all’operazione.
 
Il documento suddivide, a monte, i contratti di locazione finanziaria in due categorie:
  • contratti di leasing con finalità prevalentemente traslativa
  • contratti di leasing con finalità di solo godimento.
 
Nella prima, rientrano i leasing di beni con vita utile significativamente superiore alla durata del contratto di locazione e con prevedibile valore di mercato, alla data di esercizio dell’opzione, superiore al prezzo fissato per il riscatto. Fanno, invece, parte dei leasing con finalità di solo godimento le operazioni di finance lease, nelle quali il contributo del bene locato ai risultati aziendali è a tempo. Non eccede, cioè, la durata del contratto. Oltretutto, il cespite nemmeno può generare plusvalenze rilevanti, perché, anche se riscattato, risulterà di esiguo valore realizzabile sul mercato.
 
Quindi, diverse possono essere le finalità del contratto, diverse sono le conseguenze contabili.
Chi subentra in un leasing traslativo lo fa perché interessato sia all’utilizzo del bene sia a ottenere la proprietà dello stesso: il corrispettivo pagato va scomposto per individuare la parte riferibile al godimento del cespite e quella imputabile al riscatto dello stesso.
Chi subentra in un leasing finanziario di solo godimento lo fa, esclusivamente, per utilizzare il bene fino alla scadenza del contratto: il corrispettivo è per la sua totalità un costo correlato al godimento.
 
La conclusione è che:
  • la parte di corrispettivo riferibile al godimento del bene, è un costo da imputare in conto economico pro-rata temporis, lungo la durata residua del contratto
  • la parte di corrispettivo imputabile al ricatto rappresenta un acconto sul futuro acquisto del bene.
Schematizzando:
 
Acquisto leasing traslativi
Al subentro, la parte di prezzo pari al valore normale netto del bene (valore di mercato del bene alla data di subentro – valore attuale degli importi ancora dovuti al locatore, calcolato al tasso di interesse implicito del leasing) va iscritto nella voce dell’attivo dello Stato patrimoniale B.II. 5 “Immobilizzazioni in corso e acconti” (conto poi chiuso al riscatto, con il suo saldo che incrementa il valore del cespite da ammortizzare).
L’eventuale eccedenza rappresenta un costo relativo all’utilizzo del bene (conto economico, voce B.8), da far partecipare al reddito di periodo attraverso la tecnica dei risconti attivi, lungo la durata residua del contratto.
 
Acquisto leasing di godimento
Il prezzo pagato è interamente riferibile al godimento del bene. Quindi, sempre con la tecnica dei risconti, si fa partecipare - di esercizio in esercizio, fino al termine del contratto - la quota di costo di competenza al reddito di periodo.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Mercoledì 30 Novembre 2011

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