Bilancio e contabilità
Ristrutturazione dei debiti.
Tutto in uno standard (2)
Dati essenziali da fornire all’utilizzatore dell’informativa di bilancio sono quelli relativi al valore economico del debito e al nuovo tasso di interesse effettivo
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Una parte importante – e non poteva essere altrimenti – è giocata dall’informativa su sostanza ed effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Informativa che, accompagnata alla rappresentazione delle operazioni nel conto economico e nello stato patrimoniale, deve mettere l’utilizzatore del bilancio in grado di avere conoscenza sia dello stato di difficoltà in cui versa l’impresa sia degli effetti benefici del piano. In sintesi, le informazioni da far confluire nella nota integrativa (peraltro in un’apposita sezione del documento) debbono consentire agli stakeholder di valutare e prendere decisioni con cognizione di causa. Lungo tutto l’arco di tempo che va dall’esercizio in cui cominciano le trattative con il creditore, fino a quello nel corso del quale gli effetti economico/finanziari del piano sono rilevanti. Passando, ovviamente, per l’anno della “data della ristrutturazione”.
 
Dati essenziali da fornire all’utilizzatore dell’informativa di bilancio sono quelli relativi al “valore economico del debito” e al nuovo tasso di interesse effettivo. Valori che ben danno la percezione del vantaggio ritraibile dall’accordo di ristrutturazione.
 
Il valore economico del debito si ottiene attualizzando i futuri pagamenti dovuti – capitale e interessi – sulla base dei nuovi termini, ma con il vecchio tasso di interesse effettivo. Scadenze rinviate o rinuncia del creditore a riscuotere parte di quanto ha diritto a riscuotere rendono il valore economico del debito più basso rispetto a quello pre-ristrutturazione, quantificando immediatamente il beneficio del piano.
 
Come si legge nel principio Oic 6, il concetto di valore economico del debito previsto è assimilabile alla metodologia del costo ammortizzato dello Ias 39. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito nello standard internazionale, le variazioni del valore economico del debito non sono rilevate come provento o onere nel conto economico; in più, nell’operare la sua stima, non si tiene conto dei costi accessori legati alla ristrutturazione.
 
Questi ultimi, per inciso, tornando alla parte contabile della faccenda, sono spesati separatamente, per competenza, rappresentando, quindi, un elemento negativo di reddito a sé stante. Del resto, per consulenze, commissioni e per altri oneri connessi al piano di ristrutturazione, sostenuti a prescindere dal buon esito della trattativa con il creditore, difficilmente si riesce ad avere certezza di futuri benefici indotti.
Costi, perciò, ordinari, d’esercizio. Con l’accortezza, però, se ci si trova di fronte alle cosiddette success fee (compensi “di risultato”, erogati, ad esempio, al consulente solo in caso di buon esito della trattativa) di verificare se esistono le condizioni – a fine esercizio, prima della conclusione dell’accordo – per eseguire un accantonamento per rischi e oneri. Accantonamento – si badi bene – iscritto comunque fra gli oneri straordinari (voce E21 del conto economico).
 
Il nuovo tasso di interesse effettivo è, invece, il tasso che uguaglia il valore attuale dei futuri pagamenti (alle nuove condizioni) al nuovo valore contabile.
 
In via incidentale, è stato già puntualizzato come l’informativa relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti debba occupare una sezione ben distinta della nota integrativa. A ciò va aggiunto che separata evidenza va assicurata agli accordi che coinvolgono imprese dello stesso gruppo o comunque parti correlate.
 
La rinegoziazione dei debiti
Il documento Oic 6 dedica un paragrafo anche agli accordi di rinegoziazione dei debiti, che si distinguono da quelli di ristrutturazione per la mancanza degli elementi che contraddistinguono i secondi: difficoltà finanziaria del debitore e beneficio per quest’ultimo dal nuovo accordo. E’, perciò, una rinegoziazione e non una ristrutturazione un accordo con un debitore in difficoltà che però risulti per lui più oneroso. Così, come un cambiamento delle condizioni del piano di rientro, ottenuto – di solito per riallineare le condizioni a quelle di mercato – da chi non ha difficoltà finanziarie.
 
In ogni modo, le regole restano le stesse:
  • alla data di rinegoziazione (quella a partire dalla quale l’accordo diventa efficace fra le parti) competenza e prudenza impongono di rilevare immediatamente gli effetti in conto economico solo se il patto debitore/creditore cambia il valore contabile del debito (capitale da restituire o interessi già maturati)
  • eventuali costi connessi si rilevano per competenza (maturazione)
la nota integrativa deve evidenziare gli effetti economici dell’operazione, se ritenuti rilevanti.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Giovedì 8 Settembre 2011

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