Le scadenze di Venerdì 16 Luglio 2010

Formato: 09/09/2010

Venerdì 16 Luglio 2010

Unico 2010 - Versamenti

Ultimo giorno utile per le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore e che non partecipano ad associazioni, società e imprese soggette agli studi di settore, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2010, con maggiorazione dello 0,4%.

Ici - Ravvedimento


Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto Ici 2010 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 16 giugno 2010 (ravvedimento) da parte dei proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi.

Contribuenti Iva - Adempimenti

logo Iva
I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno 2010 (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di maggio) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:

 6006    versamento Iva mensile giugno

Ravvedimento - Versamenti

ravvedimento
Ultimo giorno utile
per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2010 per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

Sostituti d’imposta - Versamento ritenute

Logo Modello pagamentoI sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di giugno 2010 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.

Sostituti d'imposta - Versamento sostitutiva su premi di produttività

vignetta operaioI sostituti d’imposta  devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate, nel mese di giugno 2010, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.

Diritto camerale - Versamento annuale

diritto cameraleI soggetti iscritti alla Camera di commercio devono provvedere al versamento del diritto annuale a quella di appartenenza, con maggiorazione dello 0,4%, utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.
Il codice tributo da indicare è il seguente:
  • 3850    diritto camerale

Riallineamento - Imposta sostitutiva

conteggi
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.

Operazioni straordinarie - Imposta sostitutiva

fusione_scisisoneI soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.l. n. 185/2008) devono procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,4%. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.

Rivalutazione immobili - Imposta sostitutiva

casa in bilico con euroI soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nonché società di persone e imprese individuali che decidono di rivalutare gli immobili (art. 15, commi 16 - 23, D.l. n. 185/2008) devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 3% sugli immobili ammortizzabili e all'1,5% sugli immobili non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,4%.

SIIQ - Imposta sostitutiva

casetta di euroLe società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con maggiorazione dello 0,4%. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva

Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di maggio 2010 sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
  • 1102     plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari

Utili - Versamento ritenute

utili societariLe società di capitali, le cooperative  a responsabilità limitata e le banche popolari devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Settore petrolifero e gas - Versamenti

I soggetti che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:
1.    ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
2.    raffinamento petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale
3.    produzione o commercializzazione di energia elettrica

Accise - Versamento


I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa devono provvedere al versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di giugno 2010, utilizzando il modello F24 telematico e i seguenti codici tributo:

Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

palcoscenico
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2010, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).