Dal mondo
Aiuti di Stato: dalla Commissione
al giudice il controllo è in tandem
Alla Commissione europea è affidata l’esecuzione delle misure e al giudice nazionale l’azione di recupero
banca centrale europea
Secondo quanto stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli Stati membri non possono erogare aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione e da questa autorizzati (“clausola sospensiva”). 
 
Illegalità degli aiuti e procedura di recupero
Gli aiuti concessi senza preventiva notifica sono illegali e ciò comporta in capo ai giudici nazionali la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi e stabilire il risarcimento dei danni (o adottare misure provvisorie). Alla Commissione spetta invece la possibilità di considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali comunitarie in materia e l’obbligo di  ingiungere agli Stati membri di recuperare  immediatamente ed effettivamente gli aiuti illegali e incompatibili. La decisione è vincolante per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici nazionali.
 
Il calcolo degli interessi
Le somme da recuperare comprendono gli interessi di recupero (articolo 14 del regolamento di procedura n. 659/1999 che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
Gli interessi sono calcolati secondo il regime del tasso d'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 che viene rivisitato ogni anno. 
Il tasso di interesse sugli importi oggetto di recupero si basa (dal luglio 2008) sul tasso di riferimento + 100 punti di base. 
ESEMPIO
aiuti per 10 milioni di euro concessi il 13 giugno 2009 e rimborsati il 15 maggio 2011 (area dell’euro)
• Tassi applicabili: giugno 2009 – 3,22% (2,22% + 100 p.b.), giugno 2010 – 2,24% (1,24% + 100 p.b.)
• Numero di giorni: 365 giorni (primo anno) e 337 giorni (secondo anno fino al 15 maggio 2011)
• Totale aiuti da recuperare = 10.000.000 euro x (1.0322)365/365 x (1.0224)337/365 = 10.535.293,97 euro
 
Le informazioni da trasmettere alla Commissione
Entro due mesi dalla notifica della decisione, lo Stato che abbia emesso aiuti illegali trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
- l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso il beneficiario;
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla decisione;
- i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
Successivamente lo Stato informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della decisione di recupero fino al completo recupero degli importi dei relativi interessi calcolati come descritto.
Nel caso in cui la Commissione necessiti di maggiori informazioni sulla procedura in atto lo stato dovrà soddisfare la richiesta sempre con la massima sollecitudine .
 
Le conseguenze in caso di mancata esecuzione
La mancata esecuzione espone lo Stato all’applicazione della giurisprudenza “Deggendorf” (T‐244/93 eT486/93) in virtù della quale  Stato “riottoso” è obbligato a sospendere nuovi aiuti. La cosiddetta “clausola Deggendorf” si fonda sulla decisione omonima con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell’ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell’eventualità che un’impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza, sulla base di altri regimi, aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all’obbligo di recupero. In adempimento della clausola, la Commissione sospende la  concessione di nuovi aiuti fino al momento in cui quelli precedenti saranno rimborsati.
 
La procedura di infrazione
La mancata esecuzione comporterà, inoltre, l’avvio della procedura di infrazione contro lo Stato membro secondo l’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per mancata applicazione della decisione da parte dello Stato membro e se la mancata esecuzione derivi da sentenza del Tribunale dell’Unione europea preceduta da una lettera di costituzione in mora indirizzata allo Stato membro (articolo 260 del TFUE).
 
Antonina Giordano
pubblicato Mercoledì 28 Dicembre 2011

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