Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
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Aiuti di Stato: tempi rapidi
per l’attuazione del pacchetto Monti
per l’attuazione del pacchetto Monti
L’obiettivo della Commissione Ue è rivedere le regole sulle compensazioni per i servizi di interesse economico generale
La Commissione sta predisponendo una serie di criteri rigorosi in materia di aiuti di Stato e obblighi a carico delle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Nel 2010, come riportato da FiscoOggi, l'esecutivo Ue ha avviato una consultazione pubblica sull'attuazione del pacchetto per i servizi di interesse generale (Sieg) del 14 luglio 2010 che ha visto protagonisti tutti i principali attori coinvolti. In particolare le autorità pubbliche, i fornitori di Sieg (che possono ricevere compensazioni a copertura di tutti i costi netti sostenuti per la fornitura, compreso un margine di utile ragionevole), gli utenti di servizi pubblici, gli operatori e i cittadini.
I primi passi della Commissione
Conclusi i lavori della consultazione, la Commissione ha ritenuto opportuno rivedere in tempi rapidi le regole sugli aiuti di Stato applicabili alle compensazioni per i servizi di interesse economico generale. Entro la fine dell’anno è prevista l’adozione dei progetti di comunicazione, disciplina e decisione di esenzione. Per il regolamento (de minimis) relativo alle imprese incaricate di Sieg si dovrà attendere una ulteriore fase di consultazione fra Stati membri e Commissione che comporterà la proroga della disciplina attualmente vigente valida fino all’adozione del nuovo testo.
Il pacchetto Monti-Kroes: lo stato dell’arte
Qual è l’andamento del pacchetto Monti-Kroes di riforma delle norme in materia? Assicurare il best value for money ossia garantire alla collettività i servizi di interesse economico di migliore qualità con la minore spesa pubblica rappresenta, per l’Unione europea, un impegno prioritario condiviso dai 27 eurogoverni. In tale prospettiva il pacchetto Monti (revisione della disciplina europea di finanziamento dei servizi pubblici economici SIEG) continua a costituire l’ancoraggio progettuale utile e necessario alla rimodulazione della legislazione in materia.
La decisione 2005/842/CE è parte del cosiddetto “pacchetto Monti” in cui rientrano anche: a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04); b) la direttiva 2005/81/CE della Commissione del 28 novembre 2005 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
La semplificazione procedurale
Si tratta di ambiti caratterizzati da impianti normativi che meritano di aggiornamento funzionale. In particolare dei criteri di valutazione e di semplificazione delle procedure in materia di gare. E questo nel rispetto della tutela della concorrenza ma soprattutto del best value for money, ossia, della garanzia per la collettività che il servizio prodotto esprima la miglior qualità (in termini di impatto ambientale oltre che di valore sociale) al prezzo più basso per la collettività e la miglior spesa pubblica.
Offerta vantaggiosa e risparmio di spesa pubblica
L’aggiudicazione effettuata al minor costo della collettività non deve essere intesa in senso assoluto (come equivalente al prezzo più basso) quanto contemperando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio del risparmio per la spesa pubblica, calcolato nel medio e lungo periodo e tenendo conto della componente indiretta conseguibile su beni o attività correlate. In tal modo si potrebbe definire il costo minore con una locuzione più aderente a una definizione economica, ossia come costo efficiente, misurabile con precisione da parte della collettività se il servizio dovesse essere affidato con procedura competitiva.
La posizione dei governi e dell’Italia in particolare
Gli impegni da parte dei governi sono particolarmente stringenti e, considerando la rilevanza della materia, causano preoccupazioni sulla possibilità di poter rispettare la tempistica. L’Italia sul punto ha manifestato non poche perplessità. L'Italia, pur condividendo la necessità di dover semplificare la disciplina vigente e l’adozione di uno specifico regolamento de minimis in materia di affidamenti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale con aiuti di importanza minore, stigmatizza la sovrabbondanza di testi. Un aspetto che, attualmente, confonde l’impianto normativo su cui sarebbe necessario intervenire attraverso un aggiornamento concreto e funzionale dei criteri di valutazione delle compensazioni e degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio i progetti in start up evidenziati in precedenza dovrebbero essere rivisitati tenendo conto dei seguenti aspetti:
• maggiore attenzione al rispetto del principio di sussidiarietà;
• semplificazione dei criteri del test Altmark (vedasi sentenza Altmark del 24 luglio 2003, della Corte di Giustizia) segnatamente nei casi di SIEG affidati con gara, nei quali l’assenza di sovra compensazione dovrebbe essere presunta;
• rapporto tra finanziamento pubblico concesso nell’ambito di una relazione in house e aiuti di Stato, ovvero di presunzione di aiuto di stato per l’impossibilità di influenzare la concorrenza;
• definizione di servizi sociali ai fini dell’esenzione alla notifica;
• riconoscimento di una deroga esplicita per gli alloggi sociali della durata massima dell’affidamento previsto dalla decisione di esenzione.
Il calcolo dei vantaggi
La revisione delle regole sugli aiuti di Stato applicabili alle compensazioni ha come obiettivo quello di attribuire particolare attenzione alla metodologia del calcolo dei vantaggi, compresi quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore Sieg. Nella quantificazione dell’utile ragionevole debbono rilevare tra le entrate dell’impresa anche tutte quelle derivanti da diritti speciali o esclusivi relativi ad altre attività.
Gli indicatori contabili del livello di utile ragionevole, come il tasso di remunerazione del capitale proprio, il rendimento del capitale investito e delle attività o l’utile delle vendite, riflettono i risultati dell’attività aziendale prodotti sia dai fattori economico-finanziari di contesto generale e dello specifico settore in cui l’azienda opera che delle scelte gestionali decise in passato e nell’anno di riferimento.
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 25 Novembre 2011
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