rileva il Cup e non il Tnmm
La Federal Court dell'Australia, il 25 giugno 2010, ha deciso in favore della Snf (Australia) Pty Ltd, nell'ambito di un caso di transfer pricing che ha suscitato un intenso dibattito, in quanto la Corte ha rigettato il metodo del Tnmm sulla base del quale l'Amministrazione fiscale australiana aveva rideterminato un maggior reddito imponibile per gli anni d'imposta dal 1998 al 2004, accettando invece il metodo Cup (comparable uncontrolled price) proposto dal contribuente.
La Snf Australia, creata nel 1990 e controllata dalla consociata francese del gruppo Snf, era impegnata nella produzione e distribuzione sul mercato locale di reagenti chimici (poliacrilamidi) utilizzati nell'industria mineraria, della carta e nel trattamento delle acque. La Snf Australia acquistava i prodotti da distribuire da altre imprese produttive controllate dalla Snf francese, residenti rispettivamente negli Stati Uniti, in Cina e nella stessa Francia.
Le ragioni delle parti in causa
La Snf Australia aveva presentato un set di transazioni interne comparabili in termini di prezzo (cosiddetto Cup interno) intervenute tra Snf France (la controllante) e una serie di imprese indipendenti. Tali transazioni mostravano un prezzo maggiore rispetto a quello praticato nei confronti della controllata australiana sottoposta a verifica. Il contribuente ha sostenuto che le transazioni in oggetto fossero affidabili in termini di comparabilità in quanto non si riscontrava nessuna differenza nella comparazione suscettibile di incidere significativamente sulla confrontabilità dei risultati. In particolare, la società verificata ha sostenuto, con riguardo ai cinque fattori della comparabilità (caratteristiche dei beni o dei servizi, analisi funzionale, condizioni contrattuali, circostanze economiche di mercato e strategie commerciali) che non soltanto vi fosse identità di prodotto in termini di formula chimica ma anche che le transazioni fossero confrontabili per volumi e stadio di commercializzazione. La società australiana, inoltre, aveva giustificato le perdite operative subite fin dal 1997 come risultato della combinazione di più fattori: gestione manageriale non adeguata, scarsi risultati del personale commerciale, intensità della concorrenza sul mercato australiano, eccessivo livello del magazzino, ingenti crediti inesigibili ed infine appropriazione indebita di fondi da parte di un impiegato.
La posizione del Fisco australiano
L'Amministrazione fiscale australiana, di contro, non ha ritenuto sufficientemente comparabili gli acquisti sul libero mercato proposti dal contribuente per la seguente serie di ragioni:
- l'analisi delle condizioni economiche oggettive delle transazioni interne proposte per gli anni d'imposta verificati, evidenziava che esse erano state poste in essere su mercati esteri ed in relazione alle stesse il contribuente non aveva fornito alcuna prova di una sufficiente comparabilità con il mercato australiano dei poliacrilamidi,
- alcune transazioni interne sul mercato domestico proposte dal contribuente non erano significative per volume, ma soprattutto erano state realizzate ad un differente stadio di commercializzazione,
- la società verificata nella propria analisi di comparabilità non aveva svolto alcuna analisi funzionale (…The taxpayer did not show that the transactions said to be comparable were made by entities which were functionally comparable or similar in any way to the taxpayer),
- l'intensità della concorrenza nel mercato australiano dei poliacrilamidi non era stata in alcun modo provata dal contribuente,
- il costo della penetrazione del mercato australiano avrebbe dovuto essere sopportato dai fornitori del gruppo ed, in ultima analisi, dalla controllante francese e non dalla società verificata,
- la Snf Australia nei periodi d'imposta oggetto di verifica aveva realizzato una crescita del fatturato ed andavano pertanto confutate le affermazioni del contribuente circa i scarsi risultati attribuibili alla inefficiente gestione. Il conseguimento di perdite operative era di conseguenza attribuile integralmente alla politica di prezzi di trasferimento per cui gli acquisti della società verificata erano superiori al loro valore di libera concorrenza.
Concludendo il fisco australiano sosteneva che "… it was inconceivable that the taxpayer would not have insisted on a price that would have allowed it to make a profit when dealing with the suppliers" e, in assenza di CUP interni affidabili, aveva adottato il Transational Net Margin Method. Sulla base della analisi di comparabilità svolta (ivi inclusa una analisi funzionale), l'analisi di benchmark aveva indicato che la società verificata avrebbe dovuto conseguire un operating profit margin di libera concorrenza positivo e non perdite operative.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente e rigettato il metodo del Tnmm adottato dal fisco australiano scardinando tutte le controdeduzioni dell'amministrazione finanziaria. In primo luogo, la Federal Court ha ritenuto che il mercato dei poliacrilamidi fosse un mercato globalizzato per cui la circostanza che le transazioni comparabili presentate dal contribuente fossero state poste in essere in larga misura su differenti mercati nazionali non incideva nella determinazione dei prezzi. Di conseguenza, il mercato di destinazione dei beni non poteva essere considerato il mercato rilevante. In particolare, sono state ritenute valide le seguenti affermazioni della parte ricorrente "…SNF France and its subsidiaries (collectively, the 'SNF Group') have become a leading producer of flocculants for water treatment and are actively present on four continents. The market share of SNF Group globally at this time is approximately 38%. The prices for purchases by SNF Australia from members of the SNF Group were set by SNF France, always having regard to the global market for the products".
Transazioni di libera concorrenza e comparabilità
In sintesi, le transazioni di libera concorrenza proposte dal contribuente, una volta riscontrata l'identità o la stretta similarità dei prodotti oggetto di comparazione, sono state altresì ritenute comparabili e di prezzo superiore rispetto a quello praticato negli acquisti infragruppo della società verificata in quanto:
- soltanto alcune e poco significative transazioni comparabili erano state realizzate ad un differente livello di commercializzazione rispetto a quello poste in essere dalla società australiana, mentre per la maggioranza di esse la comparazione è correttamente avvenuta al medesimo livello della catena distributiva (…The analysis of the taxpayer was based on comparing the prices paid to the suppliers by independent parties with the price paid to those same suppliers by the taxpayer…);
- le transazioni risultavano comparabili per volume degli ordini, termini di pagamento e consegna e sconti applicati.
La sentenza, infine, si sofferma sulle cause che avevano comportato la realizzazione di perdite operative da parte del contribuente, non attribuibili, a differenza da quanto sostenuto dal fisco australiano, a un prezzo di trasferimento degli acquisti infragruppo superiore al valore di libera concorrenza.
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