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Dal mondo
Belgio, l'onere della prova
grava su chi chiede l'esenzione
grava su chi chiede l'esenzione
È la condizione richiesta per esentare da tassazione, a fini convenzionali, il reddito o il patrimonio del contribuente
L'Amministrazione finanziaria del Belgio ha diramato, il 6 aprile scorso, la circolare n. 4/2010 relativa all'applicazione del metodo dell'esenzione con progressione previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Belgio. L'articolo 23A del modello Ocse contro le doppie imposizioni propone un primo metodo, detto dell'esenzione, che presenta due varianti: esenzione totale o progressiva. Il successivo articolo 23B propone il più classico metodo del credito d'imposta.
Il metodo dell'esenzione nel Modello Ocse
Il metodo dell'esenzione totale prevede che se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, secondo precedenti norme della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, lo Stato di residenza deve esentare da tassazione tale reddito o patrimonio.
Tuttavia, per dividendi, interessi e canoni, essendo imponibili nello Stato del percipiente e assoggettati a ritenuta alla fonte dallo Stato in cui risiede il soggetto erogante, il Paese di residenza del percipiente, deve accordare una deduzione dall'imposta sui redditi per un importo pari all'imposta pagata nell'altro Stato. Tale deduzione non potrà, tuttavia, eccedere quella parte dell'imposta, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a detti redditi.
Differenza rispetto all'esenzione progressiva
L'esenzione è detta progressiva quando determinati redditi, pur essendo esenti da imposizione nello Stato di residenza (in quanto la Convenzione li definisce imponibili nell'altro Stato contraente), concorrono ugualmente a formare la base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta nello Stato di residenza ma esclusivamente ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile. L'aliquota così determinata sarà applicata soltanto agli altri redditi di pertinenza del contribuente, a esclusione dei redditi di fonte estera che beneficiano dell'esenzione.
Supponiamo che un soggetto residente nello Stato A abbia conseguito un reddito nello Stato A di 10.000 e nello Stato estero B di 5.000. Applicando il metodo dell'esenzione totale il reddito imponibile sarà solamente 10mila e l'imposta dovuta risulterà il 20% ossia 2.000. Diversamente, se si applica il metodo dell'esenzione con progressione, il reddito imponibile sarà sempre 10.000 ma i 5.000 prodotti all'estero rileveranno ai fini dell'individuazione dello scaglione. Il reddito sarà quindi tassato al 20% su 5.000 in modo da completare il primo scaglione e al 30% sugli ulteriori 5.000. L'imposta complessiva sarà quindi: (5.000*20% + 5.000*30%) = 2.500.
Le casistiche della circolare
La circolare evidenzia che in alcuni trattati l'esenzione è concessa a prescindere dal fatto che il reddito sia stato tassato nel Paese estero mentre in altri casi lo sgravio è accordato soltanto se il reddito risulta effettivamente assoggettato a tassazione nel Paese della fonte. Viene però chiarito che la condizione dell'assoggettamento a tassazione si considera comunque soddisfatta se la mancata tassazione discende da una esenzione accordata dallo Stato della fonte o se l'imposta è annullata a seguito di riduzioni o deduzioni della base imponibile. Un ulteriore caso menzionato dalla circolare è quello in cui il Paese estero non riscuote le imposte dovute.
La circolare, inoltre, menziona anche le fattispecie in cui la condizione dell'assoggettamento a tassazione non può dirsi soddisfatta. Potrebbe essere ad esempio il caso in cui un provento non è considerato reddito imponibile nel Paese della fonte o quest'ultimo non considera alcuni soggetti come soggetti passivi ai fini delle imposte. Potrebbe anche accadere che la non tassazione discenda da una diversa qualificazione del reddito nelle legislazioni interne dei due paesi.
Infine, ci sono convenzioni che non si limitano a richiedere l'assoggettamento a tassazione in termini astratti ma la tassazione effettiva nel Paese estero. In questi casi, la concessione di una esenzione integrale nel Paese della fonte impedisce di applicare il metodo dell'esenzione in Belgio.
L'onere della prova per beneficiare dell'esenzione
Da ultimo viene precisato che l'onere della prova relativo alle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione in Belgio spetta al contribuente. A tal fine sarà possibile utilizzare un atto di accertamento delle imposte estere o una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità in cui si dichiara che il reddito è stato effettivamente tassato.
Il metodo dell'esenzione nel Modello Ocse
Il metodo dell'esenzione totale prevede che se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, secondo precedenti norme della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, lo Stato di residenza deve esentare da tassazione tale reddito o patrimonio.
Tuttavia, per dividendi, interessi e canoni, essendo imponibili nello Stato del percipiente e assoggettati a ritenuta alla fonte dallo Stato in cui risiede il soggetto erogante, il Paese di residenza del percipiente, deve accordare una deduzione dall'imposta sui redditi per un importo pari all'imposta pagata nell'altro Stato. Tale deduzione non potrà, tuttavia, eccedere quella parte dell'imposta, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a detti redditi.
Differenza rispetto all'esenzione progressiva
L'esenzione è detta progressiva quando determinati redditi, pur essendo esenti da imposizione nello Stato di residenza (in quanto la Convenzione li definisce imponibili nell'altro Stato contraente), concorrono ugualmente a formare la base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta nello Stato di residenza ma esclusivamente ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile. L'aliquota così determinata sarà applicata soltanto agli altri redditi di pertinenza del contribuente, a esclusione dei redditi di fonte estera che beneficiano dell'esenzione.
Esempio
Lo Stato A prevede una tassazione con i seguenti scaglioni di reddito:
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Reddito
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Aliquota
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Da 0 a 10mila
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20%
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Da 10.001 a 20mila
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30%
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Supponiamo che un soggetto residente nello Stato A abbia conseguito un reddito nello Stato A di 10.000 e nello Stato estero B di 5.000. Applicando il metodo dell'esenzione totale il reddito imponibile sarà solamente 10mila e l'imposta dovuta risulterà il 20% ossia 2.000. Diversamente, se si applica il metodo dell'esenzione con progressione, il reddito imponibile sarà sempre 10.000 ma i 5.000 prodotti all'estero rileveranno ai fini dell'individuazione dello scaglione. Il reddito sarà quindi tassato al 20% su 5.000 in modo da completare il primo scaglione e al 30% sugli ulteriori 5.000. L'imposta complessiva sarà quindi: (5.000*20% + 5.000*30%) = 2.500.
Le casistiche della circolare
La circolare evidenzia che in alcuni trattati l'esenzione è concessa a prescindere dal fatto che il reddito sia stato tassato nel Paese estero mentre in altri casi lo sgravio è accordato soltanto se il reddito risulta effettivamente assoggettato a tassazione nel Paese della fonte. Viene però chiarito che la condizione dell'assoggettamento a tassazione si considera comunque soddisfatta se la mancata tassazione discende da una esenzione accordata dallo Stato della fonte o se l'imposta è annullata a seguito di riduzioni o deduzioni della base imponibile. Un ulteriore caso menzionato dalla circolare è quello in cui il Paese estero non riscuote le imposte dovute.
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Metodo esenzione
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A prescindere da tassazione in Paese estero
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Lo sgravio viene concesso in ogni caso
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Subject to tax clause
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Lo sgravio viene concesso purchè il reddito risulti astrattamente tassabile nel Paese della fonte, a nulla rilevando eventuali esenzioni concesse
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Effettiva tassazione nel Paese estero
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È necessaria una effettiva tassazione nel Paese della fonte per cui lo sgravio non è accordato se lo Stato della fonte esenta il reddito
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La circolare, inoltre, menziona anche le fattispecie in cui la condizione dell'assoggettamento a tassazione non può dirsi soddisfatta. Potrebbe essere ad esempio il caso in cui un provento non è considerato reddito imponibile nel Paese della fonte o quest'ultimo non considera alcuni soggetti come soggetti passivi ai fini delle imposte. Potrebbe anche accadere che la non tassazione discenda da una diversa qualificazione del reddito nelle legislazioni interne dei due paesi.
Infine, ci sono convenzioni che non si limitano a richiedere l'assoggettamento a tassazione in termini astratti ma la tassazione effettiva nel Paese estero. In questi casi, la concessione di una esenzione integrale nel Paese della fonte impedisce di applicare il metodo dell'esenzione in Belgio.
L'onere della prova per beneficiare dell'esenzione
Da ultimo viene precisato che l'onere della prova relativo alle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione in Belgio spetta al contribuente. A tal fine sarà possibile utilizzare un atto di accertamento delle imposte estere o una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità in cui si dichiara che il reddito è stato effettivamente tassato.
Ennio Vial
pubblicato Venerdì 14 Maggio 2010
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