ma economicamente motivata
L'Amministrazione fiscale belga ha fornito una importante risposta a un interpello avanzato da una società residente in Belgio interessata a conoscere il trattamento fiscale da applicare alle perdite connesse alla rinuncia ad un credito vantato nei confronti di una propria controllata. Per Bruxelles occorre guardare al complesso degli interessi in gioco. In particolare, se la decisione di rinunciare a porre in essere le relative azioni legali per recuperare in modo coercitivo le somme non ancore versate da una consociata è tale da minacciare la redditività futura del creditore, le perdite connesse alla remissione dei crediti possono ritenersi fiscalmente deducibili da quest'ultimo in quanto, se nell'immediato tale comportamento mina in qualche modo la profittabilità, nel futuro tale decisione è destinata a incrementare di gran lunga la redditività aziendale e quindi a migliorare gli equilibri economico, finanziario e patrimoniale dell'intero complesso aziendale, anche attraverso l'opportunità di incassare maggiori dividendi. E' necessario, tuttavia, che dette circostanze esimenti siano idoneamente comprovate dalla società che rinuncia a carico della quale rimane il relativo onere della prova.
L'oggetto della domanda
La questione sottoposta all'Amministrazione fiscale belga verte principalmente sul trattamento fiscale da riconoscere alle perdite connesse alla rinuncia a un credito vantato nei confronti di una propria consociata. Nel caso di specie, in particolare, la società B) è controllata in toto dalla società A) e realizza, per conto di quest'ultima, delle prestazioni di servizi nello stesso settore di attività in cui opera la stessa società A). Oltre ad appartenere allo stesso gruppo economico, anche l'attività commerciale delle due società è strettamente collegata in quanto la controllante è il principale cliente della società controllata. Conseguentemente, stante la situazione di crisi congiunturale in cui versa la società B), la società controllante (A) vorrebbe rinunciare a un credito vantato nei confronti della consociata anche nella prospettiva di incrementare la redditività futura legata al proprio business.
La normativa di riferimento
La questione sottoposta all'attenzione delle autorità belghe verte principalmente sull'interpretazione degli articoli 79 e 207 del Code des impots sur le revenus 1992 (nel seguito CIR 92). Secondo l'articolo 79 della fonte normativa, infatti, nessuna deduzione a titolo di perdita professionale può essere operata sulla parte di profitti che derivano da vantaggi "anormali" o "benevoli" che il contribuente ha ritratto, direttamente o indirettamente, sotto qualche forma o a mezzo di un'impresa nei confronti della quale si trova direttamente o indirettamente nella linea di controllo. Secondo l'articolo 207 del CIR 92, inoltre, nessuna deduzione può essere effettuata sulla parte del risultato d'esercizio che deriva da vantaggi "anormali" o "benevoli" così come specificatamente contemplati all'articolo 79 della principale legge tributaria belga.
Le conclusioni
La controllata B) riveste un ruolo principale per la controllante A) in quanto la prima contribuisce in maniera importante a determinare il volume d'affari della seconda. Inoltre la società B) è attualmente oggetto di un importante processo di ristrutturazione aziendale che, date le previsioni, porterà a risultati molto positivi nel 2009. Se tali aspettative si concretizzeranno, di conseguenza, gli effetti positivi per A) saranno molteplici in quanto la controllante, oltre a vedere accrescere ulteriormente il proprio volume d'affari, potrà percepire ulteriori introiti sotto forma di utili da partecipazioni distribuiti dalla stessa controllata. Per l'Amministrazione fiscale belga, pertanto, c'è reale interesse per A) a rimettere il proprio credito nei confronti di B) che si traduce in un'opportunità sia dal punto di vista commerciale che finanziario. Infatti la situazione finanziaria attuale di A) è molto solida e la stessa remissione del credito non è tale da inficiare in qualsiasi modalità l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della capogruppo. Per tali motivi alla remissione del credito di specie non risulta applicabile il combinato disposto di cui agli articoli 79 e 207 del Code des impots sur le revenus 1992.
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