il trattamento è discriminatorio
La Commissione europea ha ufficializzato l'apertura di un provvedimento nei confronti del Belgio messo sotto accusa relativamente al trattamento impositivo previsto per gli interessi corrisposti dalla banche. La normativa belga, infatti, esenta da tassazione fino all'importo di 1.660 euro gli interessi corrisposti ai risparmiatori dalle banche nazionali mentre per quelli corrisposti da soggetti non residenti detto beneficio non risulta applicabile. A giudizio della Commissione questa discriminazione è contraria al alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario, ovvero la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, dagli articoli 56 e 49 del Trattato CE. Il procedimento d'infrazione è stato aperto sotto forma di un avviso motivato e consente al governo di presentare, entro il termine di due mesi, le proprie argomentazioni difensive. Se non soddisfacenti, la Commissione potrà richiedere l'intervento della Corte di Giustizia europea.
La normativa nazionale
Relativamente agli interessi erogati dalle banche, la normativa belga prevede un diverso regime di tassazione a seconda che i citati redditi di natura finanziaria risultano erogati da istituti di credito nazionali o non residenti. Gli interessi corrisposti dai primi, infatti, sono esentati da tassazione fino all'importo di 1.660 euro, mentre, diversamente, per i proventi finanziari erogati dalle banche non residenti tale regime di favore non è previsto. La legislazione belga, pertanto, prevede un'esenzione dall'imposta sui redditi che non si applica a tutti gli interessi, ma soltanto a quelli corrisposti dai soggetti bancari residenti nel territorio nazionale.
Le ragioni del provvedimento
A giudizio della Commissione europea la legislazione belga sulla tassazione degli interessi corrisposti dalle banche è in disaccordo con alcuni dei fondamentali principi dell'ordinamento comunitario, ovvero la libera circolazione dei capitali previsto dall'articolo 56 del Trattato CE e la libera prestazione dei servizi contemplato dall'articolo 49 della citata fonte normativa. Secondo la Commissione europea, inoltre, proprio in virtù del differente regime di tassazione stabilito, i soggetti residenti in Belgio sono disincentivati ad aprire e conservare conti di risparmio in istituti di credito che non siano residenti nel territorio nazionale e, in ogni caso, sono stimolati a detenere i propri risparmi finanziari nelle banche nazionali rispetto a quelle che non hanno la residenza nel territorio nazionale.
L'iter della procedura
Il provvedimento adottato dalla Commissione europea prende la forma di un avviso motivato, ovvero la seconda fase del procedimento di infrazione previsto dall'articolo 226 del Trattato CE ed è relativo al dossier di riferimento n. 4726 del 2006. La parola passa ora alle autorità belghe che potranno presentare le proprie ragioni all'attenzione di Bruxelles entro il termine di due mesi dall'apertura del procedimento. Diversamente, se il Belgio non dovesse rispondere in maniera soddisfacente entro tali termini, la Commissione europea potrà appellarsi alla Corte di Giustizia europea richiedendo il suo intervento chiarificatore per dirimere la controversia.
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