esentabili da imposte sui consumi
La direttiva n. 2009/55/CE del 25 maggio 2009 dispone alcune esenzioni fiscali che concernono l'introduzione nel territorio dello Stato di beni considerati di uso personale che "non hanno alcun carattere commerciale o speculativo" (cfr. il quarto considerando della direttiva comunitaria). La direttiva si propone di abbattere alcuni ostacoli alla libera circolazione di beni personali di cittadini comunitari da uno Stato membro ad un altro e stabilisce alcuni requisiti di ordine generale che riguardano la qualità dei beni introdotti nello Stato per i quali è prevista l'esenzione nonchè lo status di soggetto residente (in uno Stato membro) del beneficiario.
Quando non si applica l'esenzione
L'articolo 1 prevede l'esenzione per "le imposte sui consumi normalmente esigibili all'atto dell'introduzione definitiva" per i beni personali introdotti da parte di privati. L'articolo 1 dispone che l'esenzione non è applicabile per quanto concerne l'Iva (per la quale le esenzioni sono regolate dalla direttiva n. 112/2006CE) per i diritti di accisa e, infine, per i tributi concernenti l'utilizzazione dei beni stessi all'interno dello Stato, come le tasse di immatricolazione e di circolazione degli autoveicoli.
La nozione di beni personali
L'articolo 2 precisa cosa sono i "beni personali". Si tratta essenzialmente di beni destinati all'uso personale degli interessati e della loro famiglia, comprendendo i beni necessari all'esercizio della professione dell'interessato. L'articolo 2 citato precisa che i beni in esame "non debbono riflettere alcuna preoccupazione d'ordine commerciale" né essere destinata ad un'attività economica in base all'articolo 9 della direttiva n. 112/2006/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il significato di attività economica
Il citato articolo 9, paragrafo 1, dispone che per attività economica si intende "ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate" compreso anche "lo sfruttamento economico di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti con carattere di stabilità", né essere altrimenti destinati allo svolgimento di un'attività economica rilevante ai fini Iva secondo gli articoli da 10 a 15 della direttiva n. 112/2006/CE.
I presupposti di esenzione
Per quanto concerne l'individuazione dei presupposti di esentabilità dei beni personali, il paragrafo 2 dell'articolo 2 dispone che l'esenzione è concessa alla duplice condizione che: a) i beni esentabili siano stati acquistati nel Paese di provenienza alle condizioni fiscali generali ivi praticate e, in particolare, non devono beneficiare altrimenti di esenzioni o di rimborsi al momento dell'uscita dallo Stato medesimo; b) la destinazione all'uso personale come sopra individuato deve precedere il trasferimento della residenza dell'interessato o dello stabilimento di una residenza secondaria.
Lo status di soggetto residente del beneficiario
Per quanto concerne lo status di soggetto residente del beneficiario, l'articolo 6 prevede la nozione di "residenza normale", tale essendo il luogo in cui la persona dimora per almeno 185 giorni nell'anno solare, per motivo di legami personali e professionali. Nel diritto nazionale, l'articolo 2, comma 2, del Tuir prevede che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte all'anagrafe dei residenti ovvero che abbiano nello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell'articolo 43 del codice civile. Nel caso di diversità tra il luogo dove sono presenti i legami personali ed il luogo dei legami professionali dispone l'art. 6 della direttiva che si presume residenza normale il luogo dove sono presenti i legami personali "purchè tale persona vi ritorni regolarmente". La direttiva prevede che sia onere dei privati cittadini dare prova del luogo di "residenza normale" facendo ricorso a tutti i mezzi di prova validi, compresi i documenti di identità personale.
Alcune regole particolari
Regole particolari sono poste per quanto riguarda il trasferimento della residenza abituale (capo II della direttiva); del trasferimenti di beni per l'arredamento di una residenza secondaria o per l'abbandono di quest'ultima (capo III della direttiva); dell'introduzione di beni in occasione di un matrimonio (capo VI della direttiva), nonché per successione ereditaria (capo V della direttiva).
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