Dal mondo
Brasile, dopo il varo della thin cap
sbarcano gli attesi chiarimenti
L'Amministrazione finanziaria scioglie alcuni importanti dubbi di interpretazione relativi alla capitalizzazione sottile
la sede dell'amministrazione fiscale federale
Le nuove norme sulla thin cap, in vigore dal primo gennaio 2010, sia ai fini della imposta sui redditi societari (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), che ai fini del contributo sociale sui profitti netti (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), hanno differenziato il trattamento fiscale degli interessi passivi transnazionali a seconda che il mutuante all’estero sia residente in un paradiso fiscale, ovvero che sia una parte correlata del soggetto brasiliano, purché non residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Più in dettaglio, gli interessi passivi corrisposti a una parte correlata all’estero (persona fisica o giuridica) sono deducibili per competenza dal reddito (sempre che necessari all’esercizio dell’attività di impresa) a condizione che: 
a) il mutuante non sia residente in un paradiso fiscale, così come definito dalla legge 11.727/08;
b) la consistenza del  finanziamento concesso dalla parte correlata all’estero non ecceda il rapporto di due a uno sulla quota di patrimonio netto che detiene nella partecipata brasiliana (cosiddetto debt/equity ratio). Nel caso in cui non vi sia una partecipazione diretta, l’ammontare complessivo dell’indebitamento non deve superare comunque il doppio della quota di patrimonio netto del soggetto brasiliano; 
c) in ogni caso, l’indebitamento complessivo del soggetto residente in Brasile nei confronti di parti correlate all’estero non ecceda il rapporto di due a uno sulla quota di patrimonio netto da queste ultime complessivamente posseduta.
Se il finanziatore è invece residente in un paradiso fiscale o in una giurisdizione nella quale beneficia di un trattamento fiscale privilegiato, a prescindere dall’esistenza di vincoli associativi, l’impresa brasiliana può dedurre gli interessi passivi corrisposti nel limite di una consistenza complessiva dell’indebitamento nei confronti di imprese “paradisiache” non superiore al trenta per cento del proprio patrimonio netto.

Le ultime novità in una circolare interpretativa
Con l’Instrução Normativa RFB nº 1.154 la Receita Federal Do Brasil fornisce gli attesi chiarimenti su una serie di dubbi interpretativi sollevati dalla Medida Provisoria 472/09, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale la thin capitalization rule.

I chiarimenti della “istruzione normativa”
Il documento di prassi fornisce in primo luogo una definizione di parte correlata (vinculadas) ai fini dell’applicazione della thin cap rule, che, sostanzialmente, riproduce la definizione dettata ai fini del transfer pricing (legge 9,430 del 1996 ed istruzione normativa 243,11 del novembre del 2002). L’istruzione normativa ricomprende nell’ambito del presupposto soggettivo sia il controllo di diritto che il controllo di fatto. Viene altresì considerata parte correlata una persona fisica o giuridica che opera con diritto di esclusiva in qualità di distributore, concessionario o agente per conto dell’altra parte per l’acquisto o vendita di beni, servizi o diritti nello Stato o in parte del territorio dello Stato in cui esercita l’attività (compreso il Brasile). L’esclusività del rapporto tra le parti dovrà essere verificata sulla base di un contratto scritto o, in mancanza, in base alla pratica commerciale (prática de operações comerciais) adottata dalle due società.
L’istruzione normativa chiarisce inoltre che i limiti debt/equity imposti per la deducibilità degli interessi passivi non si applicano alle operazioni di finanziamento cosiddette onlending (operações de repasse) effettuate all’estero da banche commerciali, di investimento, di sviluppo, casse di risparmio, società di credito, finanza e investimenti, società di leasing e cooperative di credito. In estrema sintesi, l’operazione (art. 6 della Instrução Normativa) si riferisce a una concessione di credito a favore di un soggetto brasiliano tramite raccolta di fondi all’estero, con cui viene trasferito il rischio di cambio, se il finanziamento originario è denominato in valuta estera, e viene addebitata una commissione ed un corrispettivo per il servizio di intermediazione.
Il documento di prassi si preoccupa infine di fornire istruzioni sulle modalità di calcolo dell’ammontare dell’indebitamento (media ponderata mensile), degli interessi in eccesso (da calcolare su base mensile) e nel caso di operazioni straordinarie.
Alessandro Denaro
pubblicato Lunedì 19 Settembre 2011

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