Dal mondo
Bulgaria, sul transfer pricing
documentare ora è d'obbligo
Le previsioni sono contenute nel manuale delle verifiche tributarie predisposto dal Fisco nazionale
mappa geografica della bulgaria

L'Amministrazione finanziaria bulgara (National Revenue Agency - Nra) ha formalmente introdotto gli obblighi di documentazione relativi alle politiche di transfer pricing adottate dai contribuenti. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni il contribuente era comunque tenuto a dimostrare che le transazioni poste in essere con parti correlate rispettavano l'arm's length principle. Le nuove previsioni non sono contenute in un atto avente forza di legge ma sono state inserite nel manuale delle verifiche fiscali dell'Nra. Gli obblighi di documentazione introdotti sono coerenti con quanto previsto dal capitolo V delle linee guida sul transfer pricing dell'Ocse e dal codice di condotta Ue sulla documentazione per le imprese associate.

La normativa bulgara
Nell'ordinamento bulgaro l'onere della prova incombe sul contribuente tenuto a dimostrare il rispetto dei valori di mercato. Nel caso in cui non sia fornita adeguata evidenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere a una rideterminazione dei valori. Ne consegue che tutte le transazioni intercompany devono essere adeguatamente supportate. Si rileva che, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento, si considerano parti correlate:

  • il coniuge e i parenti sino al terzo grado (sino al secondo grado in linea diretta);
  • i dipendenti;
  • le persone fisiche che partecipano al management di altri soggetti o di società da questi controllate;
  • i membri del consiglio di amministrazione;
  • le persone fisiche la cui attività sia controllata direttamente o indirettamente da un soggetto terzo o da una sua subsidiary;
  • le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente un soggetto terzo o una sua subsidiary;
  • le persone fisiche che agiscono in qualità di agenti per conto di altri soggetti;
  • le persone fisiche che hanno effettuato atti di liberalità;
  • le persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un altro soggetto.

Non sono tenuti ad ottemperare gli obblighi di documentazione i soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • numero di dipendenti inferiore a 10;
  • fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro e/o patrimonio netto inferiore ai 2 milioni di euro.

In coerenza a quanto previsto dal Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU il set di documentazione si compone di un masterfile con le informazioni relative al gruppo e di una country specific documentation con le seguenti informazioni:

  • descrizione delle transazioni poste in essere dalla società bulgara;
  • descrizione delle funzioni svolte e dei rischi assunti;
  • descrizione del metodo selezionato per la determinazione del transfer pricing.

Le modalità di presentazione
La documentazione deve essere presentata all'Amministrazione finanziaria in caso di accertamento o in presenza di procedure volte a garantire l'applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione. Il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione per ogni singolo periodo di imposta e ad effettuare gli opportuni aggiornamenti qualora si verifichino circostanze che incidono sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento. Il contribuente è inoltre tenuto a conservare la documentazione per i cinque anni successivi alla chiusura dei termini di accertamento per un determinato periodo di imposta. La documentazione deve essere predisposta in bulgaro; il masterfile può essere predisposto in lingue diverse ma l'Nra può riservarsi la facoltà di chiedere la traduzione parziale o totale dello stesso.

Le sanzioni
Nel caso in cui il contribuente non predisponga la documentazione richiesta è prevista l'applicazione di una sanzione di 250 euro. Occorre inoltre considerare che la differenza tra il transfer pricing del contribuente e i valori at arm's length è considerata dall'Amministrazione finanziaria come una distribuzione di dividendi occulti passibile dell'applicazione di una sanzione del 20% sull'importo della differenza. Nel caso in cui il contribuente non determini correttamente il proprio reddito imponibile è prevista l'applicazione di una ulteriore sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo di 1500. Ai fini della rideterminazione dei prezzi di trasferimento del contribuente l'Nra ha la possibilità di procedere ad aggiustamenti al reddito del contribuente sulla base di qualsiasi tipo di informazione disponibile.

Diletta Fuxa
pubblicato Martedì 23 Marzo 2010

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