ok alle rate. Accordo col Fisco
Il 30 aprile è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e di pagamento per eventuali imposte dovute. La scadenza si estende anche a quei casi in cui la dichiarazione può essere presentata in data successiva (lavoratori indipendenti, il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 15 giugno 2011). Il momento del pagamento può essere impegnativo per alcuni contribuenti e l'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di forme rateizzate di pagamento.
Fare un accordo di pagamento: i servizi telematici
Se non è stato possibile pagare il saldo dovuto entro il 30 aprile 2011, l'Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a contattare i propri funzionari per formulare un accordo di pagamento per assolvere gli obblighi fiscali.
C'è la possibilità di accedere al servizio anche utilizzando servizi telematici come "mon dossier" - il parallelo canadese del "cassetto fiscale" italiano - che consente al contribuente, oltre la lettura e consultazione, della propria situazione fiscale riguardo a dichiarazione, rimborsi e pagamenti anche la gestione di alcune funzioni per modificare dati anagrafici, richiedere alcuni benefici, organizzare un deposito diretto e chiedere l'autorizzazione per un accordo di pagamento rateizzato.
Si può accedere all'accordo anche tramite un numero telefonico dedicato. In questo caso è necessario fornire il proprio numero di assicurazione sociale, la data di nascita e l'importo a debito dell'ultima dichiarazione dei redditi per il quale si è ricevuto un avviso di accertamento.
L'Agenzia si riserva l'addebito di interessi composti giornalieri a partire dal 1° maggio 2011 al tasso prescritto in vigore fino alla data in cui viene estinto il debito.
In mancanza di misure tempestive per risolvere gli arretrati fiscali, l'ARC intraprende procedure anche piuttosto pesanti, come il sequestro del salario o del conto bancario o l'avvio di altra azione legale, come il sequestro e la vendita degli immobili.
Il consiglio di inviare comunque la propria dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, anche se non è possibile pagare il saldo dovuto. Ciò eviterà la sanzione per averla inviata in ritardo.
Interessi e sanzioni
Gli interessi, calcolati giornalmente, decorrono dal 1° maggio 2011, sull'importo non pagato alla data prevista per l'anno d'imposta 2010. Sono inoltre dovuti gli interessi sulle sanzioni. Il tasso di interesse viene aggiornato ogni tre mesi. In presenza di imposte dovute anche per anni pregressi, i pagamenti effettuati sono imputati prima al saldo degli anni precedenti. L'Agenzia può tuttavia valutare circostanze in cui gli interessi possono essere annullati.
Dal 1990, alcune disposizioni di "soccorso al contribuente", come previsto da procedure amministrate dall'Agenzia, hanno permesso all'Amministrazione di disporre della flessibilità necessaria per aiutare i contribuenti che, a causa di circostanze non imputabili a loro volontà, non possono soddisfare gli obblighi fiscali.
L'Agenzia è consapevole che i contribuenti possono, in taluni casi, trovarsi ad affrontare imprevisti che impediscono di adempiere gli obblighi fiscali: problemi personali (malattia, lutto in famiglia), calamità naturali (incendi, inondazioni), interruzione del servizio (sciopero) o un errore dell'Agenzia (errate informazioni).
In presenza di tali imprevisti, l'Amministrazione fiscale possiede la discrezionalità nazionale per:
- annullare sanzioni e interessi;
- accettare variazioni tardive, solo riguardo all'imposta sul reddito;
- concedere rimborsi di imposta sul reddito o ridurre l'importo da pagare oltre il normale periodo di tre anni (per i privati e trust testamentario).
Sanzione per la tardiva presentazione
La dichiarazione dei redditi, con saldo fiscale per il 2010 a debito, presentata oltre il termine, è soggetta a sanzione per tardiva presentazione. La sanzione è pari al 5% del saldo dovuto per il 2010, oltre a una maggiorazione dell'1% del saldo dovuto per ogni mese di ritardo fino a un massimo di 12 mesi.
Se la sanzione è già stata emessa anche per anni precedenti, per il 2010 la sanzione aumenta al 10% del saldo dovuto per il 2010, oltre a una maggiorazione del 2% del saldo dovuto per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di 20 mesi.
La sanzione per tardiva presentazione può essere annullata se l'invio tardivo dipende da motivi indipendenti dalla volontà del contribuente. In questo caso, occorre compilare un apposito modulo per far presente la propria situazione. Sono prese in considerazione soltanto le domande relative agli ultimi 10 anni.
Sanzione per mancata presentazione della dichiarazione nel corso di più anni
In caso di omessa o irregolare presentazione della dichiarazione per più anni, viene comminata sia la sanzione federale che la sanzione provinciale/territoriale, che ammontano ognuna al 10% per l'importo non dichiarato. Nel caso in cui il contribuente comunichi volontariamente l'omessa dichiarazione di alcuni importi, tali sanzioni possono essere annullate.
E' prevista anche una sanzione se viene stabilita la "volontarietà" nel dichiarare dati non rispondenti al vero. La sanzione è pari al maggiore tra:
- 100 dollari
- 50% dell'imposta dichiarata in misura inferiore e/o del credito maggiore dichiarato.
Anche in questo caso la preventiva comunicazione dell'omissione di dati può evitare l'irrogazione della sanzione.
Pertanto l'importo della sanzione dipenderà da vari fattori come il periodo di ritardo del pagamento o di presentazione della dichiarazione, l'importo dovuto e i precedenti relativi a eventuali omessi e/o tardivi pagamenti o presentazione tardiva della dichiarazione.
Inoltre, in presenza di un rimborso, l'Agenzia può "congelare" il versamento fino a quando non saranno prodotte tutte le dichiarazioni. L'Agenzia può anche procedere alla compensazione tra debiti e crediti.
Come si possono pagare le imposte
In Canada le imposte possono essere versate con le seguenti modalità:
- utilizzando "mon paiement", un servizio per il pagamento sicuro online sul sito web dell'Agenzia canadese delle Entrate;
- utilizzando i servizi del proprio istituto finanziario, tramite internet o telefono;
- l'invio di un assegno o di un vaglia all'Agenzia;
- recandosi presso un ufficio delle imposte e pagando tramite assegno, vaglia postale, carta di credito o contanti (in questo caso viene espressamente richiesto che la moneta sia dell'importo preciso del pagamento dovuto).
Statistiche
Lo scorso anno, tramite il servizio per la gestione del debito istituito dall'ARC, sono state presentate 296mila intenzioni di pagamento da parte di contribuenti che non hanno potuto pagare le imposte prima della data di scadenza. Questi contribuenti hanno adempiuto agli obblighi fiscali, presentando le dichiarazioni in tempo e concludendo un accordo per versare gli importi dovuti.
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