Dal mondo
Dipendenti e sedi consolari, quando vale l'esenzione Irpef
Quale è il trattamento fiscale dei redditi conseguiti in Italia dai dipendenti di un consolato di uno Stato estero?
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La disposizione esentativa generale, prevista dall'articolo 4, 2 comma, del Dpr n. 601/73, prevede che, a condizione di reciprocità, siano esclusi dall' Irpef i redditi percepiti da coloro, non cittadini italiani, che svolgono l'attività di consoli, agenti consolari, nonché impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri.


La Convenzione di Vienna

Tale norma non viene derogata dall'articolo 49, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari sulla quale è necessario soffermarsi. L' articolo 49 prevede infatti, una generale  esenzione,  a  favore  dei funzionari ed  impiegati  consolari,  "da  ogni  imposta  e tassa, personale o reale, nazionale,  regionale  e  comunale" ad eccezione di alcune ipotesi  tassativamente indicate.                                                     
Il successivo  paragrafo  2  estende  tale  beneficio  anche  ai  membri del personale di  servizio  del consolato per le sole imposte e tasse sui relativi salari percepiti. L'articolo 1 della Convenzione, in particolare,  precisa il ruolo e la funzione esercitata dalle varie tipologie di dipendenti affermando chiarendo che:       

  • con  l'espressione  "funzionario  consolare", si  intende  ogni persona incaricata dell'esercizio di funzioni pubbliche (lett. d);              
  • per "impiegato consolare", si intende, invece, ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di consolato, anche generale o di una agenzia consolare (lett. e);                                         
  • l'espressione "membro  del  personale di servizio" designa, ogni persona destinata al servizio domestico di posto consolare (lett. g);   
  • con  l'espressione,  infine, "membro del posto consolare" si intende il complesso dei  funzionari  consolari,  impiegati  consolari  e membri del personale di servizio.                                                  

Il successivo articolo 71 della stessa  Convenzione, afferma, poi, che i funzionari consolari (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini ovvero residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale, salvo che lo Stato  non accordi specifici ulteriori privilegi o immunità (paragrafo 1); mentre gli altri membri del posto  consolare (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dei privilegi e delle immunità accordati da tale Stato.
La normativa recata dalla Convenzione di Vienna sull'esenzione da imposizione (articolo 49) trova applicazione esclusivamente in favore del personale consolare che non ha la cittadinanza nello Stato di residenza. 

La convenzione sulle doppie imposizioni
Al caso di specie trova, invece, applicazione la Convenzione per evitare le  doppie  imposizioni in materie di imposte sul reddito, stipulata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972. L'art. 19, paragrafo 1 prevede che le remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica ovvero da un  suo ente locale,  a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi allo stesso Stato  o  articolazione,  nell'esercizio di  funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato. Inoltre, nell'ipotesi in cui il percipiente abbia la  nazionalità  di questo Stato, le rimunerazioni sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. Ne consegue che il cittadino italiano dipendente del Consolato del Giappone, percepisce redditi da assoggettare a imposizione in Giappone, secondo quanto indicato dall'articolo 19 e, in ogni caso, in Italia, secondo gli articoli 3 e 6 del Tuir.
Infine l'articolo 23,  paragrafo 2, della Convenzione riconosce ai residenti  italiani,  titolari  di redditi imponibili anche in Giappone, la possibilità di  dedurre  dal  proprio  periodico  debito  d'imposta l'imposta pagata in Giappone, nei limiti della quota italiana attribuibile ai predetti redditi e nella proporzione in cui concorrono alla formazione del reddito complessivo.                                          
Da quanto premesso si desume, dunque, che, per  fruire di questa "deduzione" è necessario che i redditi in questione siano stati assoggettati a imposta definitiva in Giappone e che concorrano  a  formare (ex articolo 15 del Tui) in sede di dichiarazione il reddito complessivo Irpef.

Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 21 Maggio 2009

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