La Convenzione di Vienna
Tale norma non viene derogata dall'articolo 49, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari sulla quale è necessario soffermarsi. L' articolo 49 prevede infatti, una generale esenzione, a favore dei funzionari ed impiegati consolari, "da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale" ad eccezione di alcune ipotesi tassativamente indicate.
Il successivo paragrafo 2 estende tale beneficio anche ai membri del personale di servizio del consolato per le sole imposte e tasse sui relativi salari percepiti. L'articolo 1 della Convenzione, in particolare, precisa il ruolo e la funzione esercitata dalle varie tipologie di dipendenti affermando chiarendo che:
- con l'espressione "funzionario consolare", si intende ogni persona incaricata dell'esercizio di funzioni pubbliche (lett. d);
- per "impiegato consolare", si intende, invece, ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di consolato, anche generale o di una agenzia consolare (lett. e);
- l'espressione "membro del personale di servizio" designa, ogni persona destinata al servizio domestico di posto consolare (lett. g);
- con l'espressione, infine, "membro del posto consolare" si intende il complesso dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio.
Il successivo articolo 71 della stessa Convenzione, afferma, poi, che i funzionari consolari (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini ovvero residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale, salvo che lo Stato non accordi specifici ulteriori privilegi o immunità (paragrafo 1); mentre gli altri membri del posto consolare (cioè del Consolato dello Stato d'invio), cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono soltanto dei privilegi e delle immunità accordati da tale Stato.
La normativa recata dalla Convenzione di Vienna sull'esenzione da imposizione (articolo 49) trova applicazione esclusivamente in favore del personale consolare che non ha la cittadinanza nello Stato di residenza.
La convenzione sulle doppie imposizioni
Al caso di specie trova, invece, applicazione la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, stipulata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972. L'art. 19, paragrafo 1 prevede che le remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica ovvero da un suo ente locale, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi allo stesso Stato o articolazione, nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato. Inoltre, nell'ipotesi in cui il percipiente abbia la nazionalità di questo Stato, le rimunerazioni sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. Ne consegue che il cittadino italiano dipendente del Consolato del Giappone, percepisce redditi da assoggettare a imposizione in Giappone, secondo quanto indicato dall'articolo 19 e, in ogni caso, in Italia, secondo gli articoli 3 e 6 del Tuir.
Infine l'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione riconosce ai residenti italiani, titolari di redditi imponibili anche in Giappone, la possibilità di dedurre dal proprio periodico debito d'imposta l'imposta pagata in Giappone, nei limiti della quota italiana attribuibile ai predetti redditi e nella proporzione in cui concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Da quanto premesso si desume, dunque, che, per fruire di questa "deduzione" è necessario che i redditi in questione siano stati assoggettati a imposta definitiva in Giappone e che concorrano a formare (ex articolo 15 del Tui) in sede di dichiarazione il reddito complessivo Irpef.
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