con Danimarca e Lussemburgo
Danimarca e Lussemburgo sono i due primi Stati con cui la Svizzera ha firmato una convenzione sulla doppie imposizioni con clausola di assistenza amministrativa ampliata. Di recente sono intervenute alcune novità nei rinnovati accordi tra i due Stati e la Svizzera. Il 21 agosto scorso a Copenhagen con la Danimarca è stato siglato un protocollo aggiuntivo che contiene alcune importanti novità. Il documento, oltre a modificare l'intesa per evitare i casi di doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, presenta anche una disposizione sullo scambio di informazioni negoziato secondo gli standard Ocse. Analogo discorso per il Lussemburgo. Il 25 agosto, in occasione della visita di lavoro del ministro delle Finanze, Luc Frieden, ricevuto dal presidente della Confederazione elevetica, Hans Rudolf Merz, i due Stati hanno firmato a Berna il protocollo che modifica la Convenzione finalizzata a evitare i casi di doppia imposizione.
L'accordo con Danimarca: dividendi e pensioni private
Nell'attuale versione della convenzione il diritto d'imposizione sui dividendi spetta esclusivamente allo Stato di residenza. Questo significa che lo Stato della fonte non ha alcun diritto di prelevare imposte sui dividendi (vale il cosiddetto tasso zero). Le cose cambiano nel riveduto accordo di Copenhagen. Infatti il tasso zero continua ancora a essere applicato soltanto ai dividendi con una partecipazione al capitale superiore al 10% e ai dividendi versati agli istituti di previdenza che fanno riferimento al primo, secondo e terzo pilastro. Per tutti gli altri dividendi, invece, lo Stato della fonte ha un diritto d'imposizione massimo del 15%. Inoltre è stata riveduta anche la regolamentazione sulle pensioni della previdenza privata. Mentre in base all'attuale Cdi le pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, con la nuova convenzione il diritto d'imposizione spetta in via primaria allo Stato della fonte. La deducibilità fiscale dei contributi previdenzali nell'altro Stato contraente (che in Svizzera sono il primo, secondo e terzo pilastro) trova da questo momento una sua espressa disciplina.
L'intesa con il Lussemburgo: scambio informazioni e dividendi
Condizioni più favorevoli nella distribuzione dei dividendi. È una delle novità contenute nel riveduto accordo sulla doppia imposizione firmato il 25 agosto a cui è collegato un protocollo aggiuntivo. Il protocollo, oltre a contenere una disposizione sullo scambio di informazioni in conformità agli standard Ocse, introduce ulteriori adeguamenti. In particolare, come sottolinea una nota del Dipartimento elvetico delle Finanze, sono state convenute condizioni più favorevoli per la distribuzione dei dividendi. L'attuale convenzione prevede nello Stato della fonte una esenzione fiscale (cosiddetto tasso zero) per le distribuzioni dei dividendi a una società madre, a condizione che questa partecipi con almeno il 25 per cento alla società affiliata. Nel protocollo che modifica la Convenzione, il tasso zero è applicabile a una partecipazione del 10 per cento.
Lo status quo
Sono tredici gli Stati con cui la Svizzera ha negoziato a tutt'oggi una convenzione con clausola di assistenza amministrativa ampliata. Il modello è conforme a quanto indicato nell'articolo 26 del modello di Convenzione Ocse. Oltre a quelle già firmate con Danimarca e Lussemburgo sono stati parafati accordi con Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia e Qatar. Per la firma delle convenzioni con Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna, il Consiglio federale ha dato il suo imprimatur. I rimanenti accordi parafati saranno prossimamente sottoposti al Consiglio federale per l'approvazione alla firma. Sotto il profilo tecnico-diplomatico, la parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali. In tal modo nei casi delle Cdi (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato ha una valenza confidenziale e il contenuto, nella forma di breve rapporto, viene successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate.
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