Dal mondo
Francia: per il transfer pricing
la verifica fiscale detta il timing
Una circolare del Fisco chiarisce da quale momento tutta la documentazione deve essere resa disponibile
torre eiffel
Con l’Instruction del 23 dicembre 2010, pubblicata nel Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n. 4 A-10-10 del 4 gennaio 2011, l’Amministrazione finanziaria francese (Direction Générale des Impôts – Dgi) ha chiarito la portata degli obblighi di documentazione relativi al transfer pricing.
 
Il riferimento normativo sul transfer pricing
L’articolo 14 della “Loi de Finance rectificative pour 2009” ha introdotto nel Livre des procédures fiscales la norma che disciplina gli obblighi documentali per i gruppi multinazionali con riferimento ai prezzi di trasferimento (articolo L 13 AA). Il contenuto della documentazione ricalca quanto previsto dal codice di condotta Ue del 23 giugno 2006. La norma prevede, infatti, una documentazione strutturata in un masterfile (“Informations générales concernant le groupe d’entreprises associées”) e in una Country-specific documentation (“Informations spécifiques concernant l’entreprise associée faisant l’objet d’une verification de comptabilité”).
 
Le società responsabili della documentazione
Secondo l’articolo L 13 AA sono tenute alla predisposizione della documentazione le persone giuridiche residenti in Francia che si trovino in una delle seguenti situazioni:
il cui fatturato o attivo patrimoniale sia uguale o superiore a 400.000.000 di euro; 
alla chiusura dell’esercizio detengono – direttamente o indirettamente – il controllo della metà del capitale o dei diritti di voto di un’entità che soddisfa i requisiti di cui al punto sub a); 
alla chiusura dell’esercizio sono controllate – direttamente o indirettamente – da un soggetto soddisfa i requisiti di cui al punto sub a); 
beneficiano dell’accordo previsto dall’articolo 209 del Code Général des Impôts (CGI) e, in tale ipotesi, tutte le società residenti in Francia sono incluse nel perimetro di consolidamento;
appartenenti a un gruppo come tale definito dall’articolo 223 del Code Général des Impôts (CGI) che include un soggetto che soddisfi uno dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) o d).
Ai fini dell’applicazione della norma il termine “persona giuridica” include anche le entità residenti all’estero con stabile organizzazione in Francia. In tale ipotesi:
i requisiti di cui al punto sub a) si intendono soddisfatti dalla stabile organizzazione o dall’entità residente all’estero;
i requisiti di cui al punto sub b) si intendono soddisfatti dalla stabile organizzazione;
i requisiti di cui al punto sub c) si intendono soddisfatti dall’entità residente all’estero.
 
Il punto di partenza è la verifica fiscale
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la documentazione deve essere tenuta a disposizione alla data di inizio della verifica fiscale. Le informazioni contenute dovranno essere aggiornate e consentire il controllo della politica dei prezzi di trasferimento adottata e la verifica del rispetto del principio di libera concorrenza (at arm’s length principle). A tale riguardo la Dgi ha specificato che gli studi di comparabilità (benchmarking) dovranno fare riferimento alle informazioni più aggiornate rispetto alla data di fatturazione delle transazioni infragruppo. Nel caso in cui le condizioni in cui si svolge il business rimangano immutate è ammesso l’aggiornamento dell’analisi di comparabilità ogni tre anni.
 
30 giorni in più per correre ai ripari
Se nel corso della verifica la società non presenta la documentazione o presenta una documentazione incompleta, l’Amministrazione finanziaria potrà accordare un periodo di trenta giorni per la presentazione o il completamento della stessa. Tale possibilità è comunicata dalla Dgi con raccomandata con avviso di ricevimento, che deve contenere inoltre l’indicazione della documentazione e delle sanzioni applicabili nel caso in cui la società non faccia seguito alla richiesta.
 
Quando la documentazione è completa e quando non lo è
L’Instruction ha inoltre chiarito che la documentazione è considerata completa quando consente all’Amministrazione il controllo sui prezzi di trasferimento, senza pregiudizio di eventuali richieste specifiche che possono essere avanzate con riferimento alle singole transazioni. Per converso, la documentazione è ritenuta parzialmente incompleta quando non include tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento o contiene delle informazioni generali che non consentono il controllo sulla politica di pricing. Occorre rilevare che la società soggetta a verifica può richiedere una ulteriore estensione dei trenta giorni accordati per la produzione della documentazione. In tale ipotesi, incombe sull’Amministrazione comunicare l’esito positivo di tale richiesta.
Nel caso in cui la società non disponga di alcuna documentazione o presenti una documentazione incompleta sarà passibile di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1735 del Code Général des Impôts. Di conseguenza al contribuente potrà essere applicata una sanzione pari a 10mila euro o al 5% degli utili trasferiti se tale importo è superiore a 10mila euro.
L’esistenza di un eventuale disaccordo sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento non comporta l’automatica applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1735 del code général des impôts.
 
Diletta Fuxa
pubblicato Lunedì 5 Settembre 2011

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