Dal mondo
Frodi Iva: dalla Ue uno strumento
in più per combatterle a fondo
Reca la data del 31 gennaio l'emanazione di un nuovo regolamento che introduce alcune novità contro l'evasione
unione europea
L'Unione europea, con l’emanazione del regolamento di esecuzione n. 79/2012 del 31 gennaio 2012,  intende migliorare la valenza degli strumenti a disposizione degli Stati membri. L'obiettivo è rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto. A tal proposito nella normativa comunitaria, di recente approvazione, sono indicate le modalità applicative di talune disposizioni contenute nel regolamento 904/2010 del Consiglio. Quest’ultimo documento, che disciplina la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi Iva, ha rifuso e abrogato precedenti norme comunitarie in materia e  non ultimo il regolamento CE n. 218/92. 
 
Lo spirito del nuovo regolamento
Le disposizioni, cui il regolamento 79/2012 intende dare pratica attuazione, sono contenute negli articoli 14, 32, 48, 49 e 51. In particolare le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo, ogni Stato è tenuto a specificare esattamente le informazioni oggetto di scambio attenendosi, inoltre, alle modalità pratiche e alle periodicità fissate per tali scambi. Le  informazioni sono trasmesse con l’ausilio delle autorità tributarie. Le modalità pratiche di scambio delle informazioni devono tenere anche nella dovuta considerazione la normativa in materia di fatturazione e di aliquote dell’Iva. 
 
Il riferimento alla direttiva 2008/9/CE
La direttiva 2008/9/CE, per consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni previste, costituisce, con alcune sue disposizioni, una normativa di riferimento. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2 prevede che lo Stato membro, destinatario di richiesta del rimborso, possa richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9. A norma del paragrafo 2, inoltre, occorre specificare i codici da utilizzare per effettuare la trasmissione delle informazioni predette. 
 
L’articolazione del regolamento
Il regolamento 79/2012 consta di ben 14 articoli e proprio nell’ultimo è contenuta e disciplinata la data di entrata in vigore, stabilita nei venti giorni successivi al primo febbraio 2012, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2 e 3 contengono un elenco di quelle che vengono denominate categorie e sottocategorie di informazioni di scambio automatico. Tra le prime troviamo le informazioni relative agli operatori e ai mezzi di trasporto. Nelle sottocategorie, invece,  ulteriori dettagli sulle informazioni oggetto di scambio automatico, quali il numero di identificazione Iva o i dati sulle modalità di rimborso Iva. Entro il 20 maggio 2012, stabilisce l’articolo 4, ciascuno Stato membro deve notificare, alla Commissione europea, per iscritto, la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie del regolamento. Quanto alle informazioni relative ai soggetti passivi, l’articolo 7, stabilisce che gli Stati membri forniscono dettagli relativi alla fatturazione facendo riferimento all’articolo 32 del regolamento UE n. 904/2010. Gli articoli 8, 9 e 10 trattano rispettivamente i codici da utilizzare nella trasmissione delle ulteriori informazioni a seguito di rimborso, il trattamento delle notizie relative alla descrizione dell’attività economica, alla notifica delle decisioni relative ai rimborsi Iva. Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 12, a comunicare le norme nazionali in vigore nel settore di applicazione del regolamento 79/2012
 
 
Fonte: Regolamento di esecuzione n. 79/2012 
Andrea De Angelis
pubblicato Mercoledì 15 Febbraio 2012

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