Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Dal mondo
Giappone: transfer pricing,
un nuovo vestito di taglia Ocse
un nuovo vestito di taglia Ocse
Recepite nella nuova normativa tutte le indicazioni che sono state dettagliatamente elaborate in sede Ocse
Il 22 giugno il Parlamento ha varato una prima parte della riforma fiscale promossa dal governo nel dicembre 2010, la cui approvazione in toto, entro il 31 marzo di quest'anno, termine di chiusura dell’anno fiscale, non è riuscita. Tra le novità spiccano le modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento, già ricomprese nel disegno di legge originario. Con la manovra in questione, il legislatore, nell’emendare il regime dei prezzi di trasferimento, ha inteso fondamentalmente recepire le nuove “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, pubblicate il 22 luglio 2010.
Abbandono della gerarchia dei metodi
Allo scopo di allineare la normativa interna alle nuove indicazioni delle direttive Ocse del 2010, la gerarchia dei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, così come rappresentata nelle guidelines OCSE del 1995 e recepita a livello domestico nell’articolo 66 del “Special Taxation Measures Law”, è stata sostituita dal concetto di metodo più appropriato alle circostanze specifiche del caso, con cui i metodi reddituali perdono la caratteristica di metodi di ultima istanza da utilizzare soltanto in casi eccezionali.
L’intervento legislativo ha inoltre chiarito che il profit split, uno dei due metodi reddituali riconosciuti dall’Ocse per determinare i prezzi di trasferimento, è applicabile sia nella “versione” che si basa sulla contribution analysis (analisi del contributo), che nella “versione” che si basa sulla residual analysis (analisi del residuo). L’emendamento avrà effetto per i periodi d’imposta che iniziano dopo il primo ottobre 2011
Direttive Ocse: il passaggio dalla gerarchia dei metodi al metodo più appropriato
I metodi tradizionali (traditional transactional methods) per la determinazione del prezzo di libera concorrenza sono il comparable uncontrolled price, il resale price method ed il cost plus method, mentre i metodi cosiddetti reddituali (transactional profit methods), approvati dall’Ocse e che pertanto soddisfano il principio di libera concorrenza sono il metodo del margine netto della transazione (transactional net margin method) ed il metodo di ripartizione dell’utile (transactional profit split method).
La formale gerarchia dei metodi veniva esplicitata nel par. 2.49. delle direttive del 1995, secondo il quale “i metodi tradizionali basati sulla transazione rappresentano il mezzo più diretto per stabilire se le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese associate siano di libera concorrenza. Di conseguenza, i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili ad altri metodi”. Il successivo par. 3.50 precisava inoltre che “Esistono, tuttavia, casi in cui i metodi tradizionali basati sulla transazione non possono essere validamente applicati da soli oppure, in via del tutto eccezionale, non possono essere applicati del tutto. Questi andrebbero considerati come casi eccezionali”.
La selezione del metodo più appropriato alle circostanze specifiche del caso si basa piuttosto sul criterio che nessun metodo è adatto a ogni possibile situazione e che non è necessario confutare l’applicazione di un metodo per poterne applicare un altro. A tal fine il processo di selezione deve prendere in considerazione:
• i punti di forza e di debolezza di ogni metodo;
• l’adeguatezza di ogni metodo in considerazione della natura della transazione controllata in esame, determinata in particolare attraverso l’analisi funzionale;
• la disponibilità di informazioni affidabili per applicare il metodo selezionato;
• il grado di comparabilità delle transazioni comparate e dell’affidabilità degli eventuali aggiustamenti di comparabilità adottati per eliminare le differenze rilevate.
Va però precisato che il “superamento” della gerarchia dei metodi presuppone comunque il mantenimento di una sorta di “gerarchia naturale” tra loro per cui, quando un metodo tradizionale e uno reddituale possono essere applicati in modo ugualmente affidabile, quello tradizionale è sempre da preferire. Allo stesso modo quando il Cup ed un altro metodo possono essere applicati in un modo ugualmente affidabile, il Cup dovrebbe essere sempre preferito (cfr. par. 2.3 delle direttive 2010).
Range di prezzi di libera concorrenza
In attesa di una circolare o di un documento di prassi esplicativo, è stato stabilito il principio generale per cui se il “prezzo” di una transazione controllata ricade entro l’ arm’s length range, non è necessario effettuare alcun aggiustamento.
Se il “prezzo” di una transazione controllata ricade al contrario al di fuori dell’arm’s length range, è stato chiarito che l’aggiustamento non sarà effettuato esclusivamente sulla base del valore medio del range, ma sarà possibile individuare anche un altro valore (presumibilmente nell’ambito di distribuzione statistica quantitativa). Per individuare l’arm’s length range comunemente si fa uso dell’intervallo interquartile, un indice di dispersione, dato dalla differenza tra 3° e 1° quartile, che rappresenta l’ampiezza della fascia di valori che contiene la metà dei valori inclusi nel campione.
Secret comparables e procedura d’arbitrato nelle convenzioni bilaterali
L’intervento legislativo precisa le modalità di l’utilizzo dei secret comparables, i quali si riferiscono a transazioni o soggetti comparabili terzi indipendenti dei quali il fisco è venuto a conoscenza grazie alle attività di controllo.
La possibilità di ricorrere ai secret comparables non viene eliminata, ma l’amministrazione fiscale sarà obbligata, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti sulla riservatezza, a fornire tutte le informazioni e i dati di dettaglio ammissibili sui “comparabili segreti” individuati, cercando, in tal modo, di non ledere il diritto di difesa del contribuente sottoposto a verifica.
Infine, si attende a breve anche una circolare interpretativa sulla procedura arbitrale ex art. 25 del modello OCSE di convenzione fiscale (versione dal 2008), introdotta nei più recenti trattati conclusi dal Giappone.
Alessandro Denaro
pubblicato Martedì 18 Ottobre 2011
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