e introdotta la thin cap
Il Parlamento greco ha recentemente emendato il codice tributario delle imposte dirette introducendo degli obblighi documentali ai fini fiscali a carico delle imprese che devono comprovare la conformità al principio di libera concorrenza della propria politica di transfer pricing e introducendo, per la prima volta nel sistema fiscale, la disciplina della thin capitalization. Gli articoli emendati sono rispettivamente il 39 e il 31 della legge 2238/1994.
Il transfer pricing
La nuova disciplina, che si applicherà sull'anno o sugli anni di imposta per i quali l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione fiscale sorge a partire dal primo gennaio 2011, stabilisce che tutte le imprese residenti in Grecia (incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti) le quali pongano in essere transazioni con parti correlate all'estero, predispongano e conservino un set di documentazione che risulta conforme a quello delineato nel codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (cosiddetta Dpt Ue), adottato con Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 27 giugno 2006.
Gli obblighi documentali
Nello specifico, la modifica legislativa in discussione segue l'iniziativa del 2008 del ministero dello Sviluppo (articolo 26 della legge 3728/2008) che, per finalità connesse al monitoraggio dei mercati, ha fissato degli obblighi documentali a carico delle imprese che devono fissare i propri prezzi di trasferimento infragruppo transnazionali. Nelle more di una circolare ministeriale che stabilisca il contenuto del "pacchetto" documentale ai fini fiscali il contenuto minimo della documentazione obbligatoria dovrà fare riferimento alla suddetta legge del 2008, che, come accennato, trae larga ispirazione dal codice di condotta Ue.
Imprese associate e stabili organizzazioni
In breve, la documentazione obbligatoria è composta da un set di documentazione comune per tutte le imprese associate e le stabili organizzazioni del gruppo multinazionale (che, nella Dpt Ue viene indicato come masterfile) e un file "nazionale" relativo alle imprese residenti in Grecia (la cosiddetta country-specific documentation nella Dpt Ue). La documentazione in questione dovrà essere prodotta, se richiesta nel corso di una verifica, entro 60 giorni dalla richiesta stessa. La mancata esibizione viene sanzionata ad hoc con € 8.800. Inoltre, allorché i verificatori ravvisino una violazione dell'arm's length principle, il caso sarà sottoposto al vaglio di una comitato speciale che ne deciderà nel merito. In caso di aggiustamento dei prezzi di trasferimento in applicazione del principio di libera concorrenza (contenuto nell'articolo 39 del codice tributario greco), sarà comminata una sanzione pari al 10% del reddito imponibile netto emerso, a prescindere dalla possibile applicazione di ogni altra imposta o sanzione che possa essere determinata ai sensi della normativa fiscale greca.
Semplificazioni per le imprese di dimensioni minori
La riforma fiscale prevede delle semplificazioni a favore delle imprese di dimensioni minori (identificate da un reddito lordo annuale inferiore ad 1.500.000 euro) e una esenzione totale relativamente alle transazioni con la medesima parte correlata che non eccedono il limite annuale di 200mila euro.
La thin capitalization
La disciplina di nuova introduzione prevede l'indeducibilità ai fini fiscali degli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati da imprese associate o parti correlate (così come definite dalla normativa relativa al transfer pricing) che eccedano, in media, per anno d'imposta, il rapporto di 3:1 sul patrimonio netto contabile. Si attende a breve una circolare ministeriale che fornisca i chiarimenti necessari per l'applicazione concreta della norma. L'unica disapplicazione prevista per la norma sulla thin cap è stata fissata esclusivamente in favore delle società di leasing costituite nella forma di Sociétés Anonymes ai sensi della legge 1665/1986.
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