per le rettifiche da transfer pricing
L'Inland Revenue Department di Hong Kong ha pubblicato lo scorso aprile un documento di prassi di 28 pagine "Departmental interpretation and practice Notes No. 45" (Dipn 45) che chiarisce gli aspetti procedurali connessi alla risoluzione della doppia imposizione in particolare generata dagli aggiustamenti primari dei prezzi di trasferimento in applicazione del principio di libera concorrenza di cui all'articolo 9 del modello Ocse (arm's length principle) o dalla riallocazione dei profitti tra casa madre e stabile organizzazione (denominati profit reallocation adjustment).
I due casi di doppia imposizione
Le due tipologie di doppia imposizione sono oggetto di separata attenzione da parte della circolare ricadendo la prima nell'ambito della doppia imposizione economica, la seconda nell'ambito di quella giuridica. La doppia imposizione economica è tipicamente correlata a una rettifica dei prezzi di trasferimento di un'impresa associata in una determinata giurisdizione da cui scaturisce un maggior reddito imponibile (in seguito ad accertamento di un minor valore di libera concorrenza dei componenti di reddito negativi o viceversa di un maggior valore dei componenti di reddito positivi) in assenza del riconoscimento di aggiustamento correlativo (minor reddito imponibile determinato da maggiori componenti negativi di reddito o minori componenti positivi) da parte della giurisdizione in cui risiede l'altra impresa associata.
La doppia imposizione giuridica
La doppia imposizione giuridica (doppia tassazione dello stesso reddito in capo al medesimo soggetto) è tipicamente correlata all'attribuzione di maggiori utili a una stabile organizzazione in mancanza di corrispondente riconoscimento del credito d'imposta alla casa madre da parte della Amministrazione finanziaria della giurisdizione nella quale risiede. Gli articoli di riferimento nel modello Ocse di convenzione fiscale citati dalla circolare, come è noto, sono l'articolo 9 (associated enterprises) espressione dell'arm's length principle, l'articolo 7 (business profits) per quel che concerne l'attribuzione di utili alla stabile organizzazione e gli articoli 25 e 23A e 23B rispettivamente dedicati alla cosiddetta procedura amichevole (mutual agreement procedure), atta a essere utilizzata per la risoluzione della doppia imposizione derivante da rettifiche di transfer pricing, e ai rimedi per evitare la doppia imposizione (exemption method e credit method)
Risoluzione della doppia imposizione economica
La circolare precisa che in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Hong Kong e la giurisdizione estera che ha effettuato la rettifica primaria non sarà possibile ottenere alcun aggiustamento correlativo e la doppia imposizione non potrà essere risolta. Nel caso in cui, invece, l'Amministrazione finanziaria di Hong Kong concordi nei principi e nel risultato con la rettifica primaria dei prezzi di trasferimento effettuata dall'Amministrazione fiscale di uno Stato con cui è stata sottoscritta una convenzione conforme al modello Ocse, potrà concedere, su istanza del contribuente e senza che sia necessario ricorrere alla procedura amichevole, uno sgravio o un rimborso, applicando direttamente il secondo paragrafo dell'articolo 9 del modello Ocse e la normativa domestica (sezione 79 dell'Inland Revenue Ordinance, di seguito Iro). Il contribuente deve però curarsi di presentare istanza entro 6 anni dalla fine dell'anno nel quale si è concluso l'accertamento fiscale all'estero. D'altra parte, la circolare chiarisce che, qualora nella giurisdizione estera sia stata effettuata sia una rettifica primaria dei prezzi di trasferimento che una rettifica secondaria (in base alla quale il maggior reddito accertato sia stato considerato una erogazione occulta di dividendi), in nessun caso l'Amministrazione fiscale di Hong Kong riconoscerà la transazione "occulta" . Ciò comporta che l'impresa controllante residente a Hong Kong non potrà comunque chiedere alcuna esenzione sui dividendi "percepiti" occultamente sulla base della normativa interna (alla sezione 26 dell'Iro), ma soltanto agire per il riconoscimento dell'aggiustamento correlativo, nei termini precedentemente illustrati.
Risoluzione della doppia imposizione giuridica
Uno Stato con il quale sia in vigore una convezione contro le doppie imposizioni può effettuare una riallocazione di profitti tra stabile organizzazione e casa madre, potendosi, in particolare, verificare che la giurisdizione estera attribuisca maggiori profitti ad una stabile organizzazione di una impresa residente ad Hong Kong o accerti un maggior reddito imponibile ad una società ivi residente in relazione all'attività di impresa svolta ad Hong Kong per mezzo di una propria stabile organizzazione che, di converso, si ritiene abbia generato minori profitti. Nel primo caso, l'amministrazione fiscale di Hong Kong, potrà concedere all'impresa residente un credito per le imposte pagate all'estero ai sensi della sezione 50 dell'Iro, purché quest'ultima lo richieda entro 2 anni dalla fine dell'anno dell'accertamento all'estero. Nel secondo caso, la stabile organizzazione in Hong Kong potrà presentare istanza di rimborso per le imposte ivi pagate in eccesso ai sensi dell'art. 79 dell'IRO, ma avrà a disposizione 6 anni dalla fine dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento fiscale all'estero. Tutto ciò posto che l'Amministrazione finanziaria di Hong Kong riconosca la rettifica nella giurisdizione estera come conforme alla convenzione.
I più letti
Schede Paese
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Transfer pricing in Hong Kong: pronte le linee guida
- 15/4/2010

- I metodi indicati per determinare il valore normale delle transazioni non differiscono da quelli dell'Ocse
- Hong Kong-Vietnam, il Dta arriva al Consiglio legislativo
- 22/5/2009

- Dopo la pubblicazione dell'ordinanza dell'Inland Revenue, l'accordo sulle doppie imposizioni si avvia all'esecuzione
- Scheda Paese: Hong Kong
- 24/10/2008

- Il periodo di imposta si estende dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
- Sul transfer pricing le controversie fiscali si risolvono cosi (1)
- 10/11/2008

- Dalla clausola sugli aggiustamenti correlativi nel modello elaborato dall'Ocse alla procedura prevista dalla convenzione comunitaria Ue



















