Martedì 21 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:03
Dal mondo
Italia: su infrazioni al diritto Ue
un risultato che vale sei
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Confermato nei giorni scorsi l'andamento favorevole dei Rapporti in linea con la sequenza dei precedenti
Gli ultimi dati sul numero delle infrazioni al diritto dell’unione europea confermano la persistenza dei Paesi membri a restare lontani dagli obiettivi fissati per la trasposizione dei regolamenti comunitari in leggi nazionali e per la loro applicazione. L'Italia è fra i Paesi con un deficit di recepimento pari al 2,1%. L’ultima riunione della Commissione si è svolta il 31 maggio e si è conclusa con la decisione di archiviare 6 procedure d'infrazione (di cui 4 relative a procedure già aperte e 2 riguardanti un reclamo) e di aprire due nuove procedure di infrazione. Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia scendono a 125 di cui 86 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 39 relative a mancato recepimento di direttive comunitarie.
Procedure archiviate
Tra le procedure archiviate se ne segnalano quattro. La prima in materia di lavoro interinale (2012/0077: mancato recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro interinale); la seconda riguardante la sicurezza nell'ambito dell'aviazione civile (2011/2223: Sicurezza dell'aviazione - Scorretta applicazione della legislazione di sicurezza UE - Regolamento (CE) 300/2008) e archiviato in base alle indicazioni contenute nella lettera del 23 marzo 2012. Le ultime due in materia di fiscalità: 2011/4081: IVA - Correzione di fatture (Ex Eu-Pilot 1691/11/TAXU); la 2004/4350 riguarda, invece la non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali. Sulla questione è opportuno un approfondimento.
Dividendi e libertà di stabilimento
La Commissione europea aveva contestato la non conformità della legislazione fiscale italiana sull’imposizione dei dividendi in uscita con l’art. 56 CE che stabilisce la libera circolazione degli Stati membri con gli artt. 40 e 31 dell’Accordo sullo spazio economico europeo concernenti. Qyesti due ultimi articoli disciplinano la libertà di circolazione dei capitali fra i Paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento fra gli stessi Stati. La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli Stati membri della Ue ovvero dell’AELS (Area europea di libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico europeo) siano assoggettati a una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base a un’aliquota compresa tra il 5% e il 15%. Diversamente, nel caso in cui tali utili siano corrisposti a società residenti in Italia (i cosiddetti dividendi domestici) essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e sono esclusi dalla base imponibile Ires per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento perché rende meno appetibile, per la società estera, l’investimento in società italiane. La procedura è stata archiviata a seguito dell'accordo stragiudiziale raggiunto il 9 marzo 2012.
Suddivisione delle procedure per stadio
Le procedure da 8 a 12 sono quelle conseguenti alla richiesta di intervento da parte della Corte di giustizia ad opera della Commissione europea. La Corte giudica del mancato rispetto delle norme contenute nei trattati e stabilisce l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro. Qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Suddivisione delle procedure per settore
Procedure archiviate
Tra le procedure archiviate se ne segnalano quattro. La prima in materia di lavoro interinale (2012/0077: mancato recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro interinale); la seconda riguardante la sicurezza nell'ambito dell'aviazione civile (2011/2223: Sicurezza dell'aviazione - Scorretta applicazione della legislazione di sicurezza UE - Regolamento (CE) 300/2008) e archiviato in base alle indicazioni contenute nella lettera del 23 marzo 2012. Le ultime due in materia di fiscalità: 2011/4081: IVA - Correzione di fatture (Ex Eu-Pilot 1691/11/TAXU); la 2004/4350 riguarda, invece la non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali. Sulla questione è opportuno un approfondimento.
Dividendi e libertà di stabilimento
La Commissione europea aveva contestato la non conformità della legislazione fiscale italiana sull’imposizione dei dividendi in uscita con l’art. 56 CE che stabilisce la libera circolazione degli Stati membri con gli artt. 40 e 31 dell’Accordo sullo spazio economico europeo concernenti. Qyesti due ultimi articoli disciplinano la libertà di circolazione dei capitali fra i Paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento fra gli stessi Stati. La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli Stati membri della Ue ovvero dell’AELS (Area europea di libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico europeo) siano assoggettati a una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base a un’aliquota compresa tra il 5% e il 15%. Diversamente, nel caso in cui tali utili siano corrisposti a società residenti in Italia (i cosiddetti dividendi domestici) essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e sono esclusi dalla base imponibile Ires per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento perché rende meno appetibile, per la società estera, l’investimento in società italiane. La procedura è stata archiviata a seguito dell'accordo stragiudiziale raggiunto il 9 marzo 2012.
Suddivisione delle procedure per stadio
| Messa in mora - art. 258 TFUE (già art. 226 TCE) | 56 |
| Messa in mora complementare - art. 258 TFUE | 10 |
| Parere motivato - art. 258 TFUE | 32 |
| Parere motivato complementare - art. 258 TFUE | 3 |
| Decisione ricorso - art. 258 TFUE | 2 |
| Ricorso - art. 258 TFUE | 6 |
| Sentenza - art. 258 | 5 |
| Messa in mora - art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) | 7 |
| Messa in mora complementare - art. 260 TFUE | 1 |
| Parere motivato - art. 260 TCE | 1 |
| Decisione ricorso - art. 260 TFUE | 1 |
| Ricorso - art. 260 TFUE | 1 |
| Totale | 125 |
Le procedure da 8 a 12 sono quelle conseguenti alla richiesta di intervento da parte della Corte di giustizia ad opera della Commissione europea. La Corte giudica del mancato rispetto delle norme contenute nei trattati e stabilisce l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro. Qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Suddivisione delle procedure per settore
| Affari economici e finanziari | 7 |
| Affari esteri | 3 |
| Affari interni | 5 |
| Agricoltura | 2 |
| Ambiente | 34 |
| Appalti | 4 |
| Comunicazioni | 3 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 2 |
| Energia | 4 |
| Fiscalità e dogane | 11 |
| Giustizia | 2 |
| Lavoro e affari sociali | 12 |
| Libera circolazione dei capitali | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 7 |
| Libera circolazione delle persone | 2 |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 3 |
| Pesca | 1 |
| Salute | 11 |
| Trasporti | 10 |
| Tutela dei consumatori | 1 |
| Totale | 125 |
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 15 Giugno 2012
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