Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Dal mondo
La Cina approva la nuova disciplina delle società
Esecutivo il nuovo decreto che modifica e innova la disciplina delle società, attraverso l’unificazione di due precedenti normative
Si tratta dell’Enterprise Income Tax Law (Eit), applicabile a tutte le società cinesi e la Foreign Enterprise Income Tax Law (Feit) applicabile alle società estere residenti in Cina e alle società caratterizzate da investimenti di capitale estero. La nuova disciplina troverà applicazione nei riguardi di tutte le società operanti nel territorio della Repubblica popolare cinese, ad esclusione delle società di persone e delle società individuali. Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni occorre in primo luogo distinguere tra: società residenti (sono considerate tali le società stabilite in Cina in base alla normativa nazionale e le società che pur essendo stabilite in un altro Stato o territorio hanno la sede dell’amministrazione in Cina); società non residenti (sono considerate tali le società che hanno la sede dell’amministrazione in uno Stato estero ma che dispongono in Cina di una stabile organizzazione o che, in assenza di una stabile organizzazione, producono un reddito imponibile in Cina).
Le differenti modalità di tassazione
La tassazione delle società residenti avviene in base al c.d. "worldwide income taxation principle" secondo cui le società sono tassate sul reddito prodotto nel territorio cinese e sul reddito ovunque prodotto. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 25 per cento. Le società non residenti sono invece tassate in base al principio di territorialità, per cui risultano essere tassate per i redditi prodotti attraverso una stabile organizzazione in Cina o per i redditi prodotti all’estero che sono effettivamente connessi ad una stabile organizzazione. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 20 per cento. Il reddito complessivo delle società è costituito da: ricavi derivanti dalla vendita di beni; ricavi derivanti da prestazioni di lavoro; plusvalenze realizzate a seguito del trasferimento di beni; dividendi; interessi; royalty; proventi derivanti da contratti di locazione; proventi derivanti da contratti di donazione.
Le modalità di calcolo
Il reddito imponibile di un esercizio fiscale è calcolato con la seguente formula: reddito dell’esercizio PER l'aliquota fiscale MENO le deduzioni/esenzioni MENO il credito di imposta.
Le caratteristiche della nuova disciplina
La nuova disciplina riconosce alle società di beneficiare di un credito di imposta per le imposte pagate all’estero sul reddito di fonte estera prodotto da società residenti e sul reddito di fonte estera di società non residenti che sia effettivamente connesso con una stabile organizzazione. L’ammontare del credito spettante è calcolato secondo la normativa nazionale cinese e l’importo eventualmente in eccesso, rispetto al credito spettante con riferimento al periodo di imposta può essere riportato in avanti per cinque esercizi. Una società residente che controlla direttamente o indirettamente una società non residente potrà richiedere il credito di imposta in proporzione alle imposte pagate dalla controllata da cui riceve i dividendi.
Gli incentivi alle imprese
Le nuove disposizioni riconoscono anche degli incentivi alle imprese che effettuano investimenti in settori industriali o in progetti di interesse nazionale. È quindi considerato esente il reddito costituito da: interessi derivanti da obbligazioni; dividendi pagati tra società residenti; dividendi pagati a società residenti da società non residenti che siano connessi ad una stabile organizzazione residente in Cina; proventi distribuiti da società senza fini di lucro.
Applicabilità di esenzioni e deduzioni
In particolare le esenzioni e le deduzioni si applicano: al reddito derivante dall’esercizio di attività agricole e forestali, dalla pesca e dall’allevamento di animali; al reddito derivante dalla realizzazione di infrastrutture statali; al reddito derivante da progetti di salvaguardia ambientale e di riduzione dell’utilizzo dell’acqua e dell’energia; al reddito derivante dal trasferimento di tecnologia. Il decreto prevede inoltre un abbattimento dell’aliquota del 20 per cento per le società di piccole dimensioni e del 15 per cento per le società che operano in settori ad alta tecnologia.
I gruppi societari
Infine occorre fare menzione di alcune disposizioni riguardanti le società appartenenti a gruppi. Il decreto riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di effettuare degli aggiustamenti nel caso in cui le transazioni intercompany non siano conformi al principio di libera concorrenza e determinino una riduzione del reddito imponibile. È riconosciuta la possibilità alle società di richiedere un Apa all’Amministrazione finanziaria, indicando nella richiesta i metodi di determinazione del transfer pricing applicati alle transazioni intercompany. È stabilito l’obbligo per tutte le società di allegare alla dichiarazione dei redditi annuale le informazioni relative alle transazioni infragruppo. In caso di accertamento la società oggetto del controllo e le sue parti correlate sono tenute ad esibire la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui la società verificata non fornisca le informazioni richieste e o fornisca informazioni incomplete l’Amministrazione finanziaria potrà procedere a rettificare il reddito imponibile. Al reddito così rettificato dovranno essere applicati in aggiunta gli interessi stabiliti dal Consiglio di Stato.
Si tratta dell’Enterprise Income Tax Law (Eit), applicabile a tutte le società cinesi e la Foreign Enterprise Income Tax Law (Feit) applicabile alle società estere residenti in Cina e alle società caratterizzate da investimenti di capitale estero. La nuova disciplina troverà applicazione nei riguardi di tutte le società operanti nel territorio della Repubblica popolare cinese, ad esclusione delle società di persone e delle società individuali. Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni occorre in primo luogo distinguere tra: società residenti (sono considerate tali le società stabilite in Cina in base alla normativa nazionale e le società che pur essendo stabilite in un altro Stato o territorio hanno la sede dell’amministrazione in Cina); società non residenti (sono considerate tali le società che hanno la sede dell’amministrazione in uno Stato estero ma che dispongono in Cina di una stabile organizzazione o che, in assenza di una stabile organizzazione, producono un reddito imponibile in Cina). Le differenti modalità di tassazione
La tassazione delle società residenti avviene in base al c.d. "worldwide income taxation principle" secondo cui le società sono tassate sul reddito prodotto nel territorio cinese e sul reddito ovunque prodotto. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 25 per cento. Le società non residenti sono invece tassate in base al principio di territorialità, per cui risultano essere tassate per i redditi prodotti attraverso una stabile organizzazione in Cina o per i redditi prodotti all’estero che sono effettivamente connessi ad una stabile organizzazione. L’imposta sul reddito delle società è applicata con l’aliquota del 20 per cento. Il reddito complessivo delle società è costituito da: ricavi derivanti dalla vendita di beni; ricavi derivanti da prestazioni di lavoro; plusvalenze realizzate a seguito del trasferimento di beni; dividendi; interessi; royalty; proventi derivanti da contratti di locazione; proventi derivanti da contratti di donazione.
Le modalità di calcolo
Il reddito imponibile di un esercizio fiscale è calcolato con la seguente formula: reddito dell’esercizio PER l'aliquota fiscale MENO le deduzioni/esenzioni MENO il credito di imposta.
Le caratteristiche della nuova disciplina
La nuova disciplina riconosce alle società di beneficiare di un credito di imposta per le imposte pagate all’estero sul reddito di fonte estera prodotto da società residenti e sul reddito di fonte estera di società non residenti che sia effettivamente connesso con una stabile organizzazione. L’ammontare del credito spettante è calcolato secondo la normativa nazionale cinese e l’importo eventualmente in eccesso, rispetto al credito spettante con riferimento al periodo di imposta può essere riportato in avanti per cinque esercizi. Una società residente che controlla direttamente o indirettamente una società non residente potrà richiedere il credito di imposta in proporzione alle imposte pagate dalla controllata da cui riceve i dividendi.
Gli incentivi alle imprese
Le nuove disposizioni riconoscono anche degli incentivi alle imprese che effettuano investimenti in settori industriali o in progetti di interesse nazionale. È quindi considerato esente il reddito costituito da: interessi derivanti da obbligazioni; dividendi pagati tra società residenti; dividendi pagati a società residenti da società non residenti che siano connessi ad una stabile organizzazione residente in Cina; proventi distribuiti da società senza fini di lucro.
Applicabilità di esenzioni e deduzioni
In particolare le esenzioni e le deduzioni si applicano: al reddito derivante dall’esercizio di attività agricole e forestali, dalla pesca e dall’allevamento di animali; al reddito derivante dalla realizzazione di infrastrutture statali; al reddito derivante da progetti di salvaguardia ambientale e di riduzione dell’utilizzo dell’acqua e dell’energia; al reddito derivante dal trasferimento di tecnologia. Il decreto prevede inoltre un abbattimento dell’aliquota del 20 per cento per le società di piccole dimensioni e del 15 per cento per le società che operano in settori ad alta tecnologia.
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Infine occorre fare menzione di alcune disposizioni riguardanti le società appartenenti a gruppi. Il decreto riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di effettuare degli aggiustamenti nel caso in cui le transazioni intercompany non siano conformi al principio di libera concorrenza e determinino una riduzione del reddito imponibile. È riconosciuta la possibilità alle società di richiedere un Apa all’Amministrazione finanziaria, indicando nella richiesta i metodi di determinazione del transfer pricing applicati alle transazioni intercompany. È stabilito l’obbligo per tutte le società di allegare alla dichiarazione dei redditi annuale le informazioni relative alle transazioni infragruppo. In caso di accertamento la società oggetto del controllo e le sue parti correlate sono tenute ad esibire la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui la società verificata non fornisca le informazioni richieste e o fornisca informazioni incomplete l’Amministrazione finanziaria potrà procedere a rettificare il reddito imponibile. Al reddito così rettificato dovranno essere applicati in aggiunta gli interessi stabiliti dal Consiglio di Stato.
Diletta Fuxa
pubblicato Lunedì 30 Aprile 2007
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