Dal mondo
Modello Ocse 2010: sullo scambio
informazioni sciolte le riserve
L'Organizzazione con sede a Parigi ha approvato il nuovo testo corredato dal relativo commentario
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L'articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse 2010, non modificato rispetto alla precedente versione, prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati convenzionati. Il paragrafo 1, in particolare, stabilisce che gli Stati contraenti si scambino le informazioni per applicare la convenzione o le leggi interne relative a imposte di qualsiasi genere o denominazione purché le leggi che prevedono tali imposte non siano contrarie alla Convenzione. È interessante notare come lo scambio di informazioni non riguardi soltanto l'applicazione della Convenzione ma anche la fiscalità interna di entrambi i Paesi. Ad esempio l'Italia potrebbe chiedere al Paese estero informazioni utili ai fini dell'applicazione di normative squisitamente interne come il regime di indeducibilità dei costi da Paesi blacklist di cui all'articolo 110, comma 10 e seguenti del Tuir.

Lo scambio informazioni e le modalità
Lo scambio di informazioni può avvenire su espressa richiesta di uno dei due Paesi in relazione a un determinato accertamento, oppure può avvenire automaticamente in relazione a fattispecie predeterminate, oppure, infine, in modo spontaneo quando l'Amministrazione di un Paese trasmette a quella dell'altro Paese informazioni a prescindere da una espressa richiesta. Spesso i Paesi stipulano tra di loro Accordi tecnici per attuare la previsione convenzionale ed effettuare verifiche simultanee. In alcuni casi, infatti, soprattutto negli accertamenti di gruppi multinazionali, è essenziale che le Amministrazioni Finanziarie dei due Stati effettuino una verifica simultanea per evitare che documenti importanti siano nascosti, distrutti o alterati.
L'articolo 26 paragrafo 2 del Modello di Convenzione Ocse stabilisce che le informazioni scambiate tra Stati ai sensi del par. 1 sono protette dalla stessa riservatezza prevista per le informazioni acquisite internamente. È inoltre previsto che possono essere utilizzate soltanto per finalità fiscali.
Il paragrafo 3 stabilisce che non possono essere scambiate con altri Paesi informazioni tali da rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o la cui comunicazione risulti contraria all'ordine pubblico o informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alle rispettive legislazioni interne.
Ciò significa, ad esempio, che l'Amministrazione finanziaria italiana non può chiedere ad un altro Stato informazioni che non possono essere chieste nel nostro Stato. Parimenti, non può nemmeno chiedere informazioni che, pur risultando legittime in Italia, non competono per legge all'Amministrazione dell'altro Stato.
Il paragrafo 4 precisa espressamente che uno Stato è tenuto a fornire le informazioni anche se da tale operazione non trae alcun vantaggio ai propri fini fiscali.
Il paragrafo 5, infine, stabilisce che le limitazioni allo scambio di informazioni previste nel paragrafo 3 non possono essere invocate soltanto in quanto le stesse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario.

Le riserve dei Paesi europei
Su questa previsione del Modello alcuni Paesi europei hanno manifestato in passato le loro riserve. L'Austria ha da subito accettato lo scambio di informazioni bancarie soltanto in presenza di investigazioni criminali concernenti il compimento di frodi fiscali. La Svizzera accetta lo scambio di informazioni bancarie soltanto nei casi di frode fiscale puniti con la reclusione in entrambi i Paesi. Altre riserve sono state espresse da Belgio e Lussemburgo. Il Belgio, in particolare, si è riservato il diritto di non includere il paragrafo 5 nelle sue convenzioni e, in caso di inserimento, lo scambio di informazioni opera soltanto in relazione a una richiesta congiunta relativa a uno specifico soggetto e ad una specifica banca. Il Lussemburgo si è semplicemente riservato il diritto di non includere il paragrafo 5 nelle sue convenzioni.

L'eliminazione delle riserve
Nel Commentario 2010 le riserve di questi quattro Paesi sono state espunte. Ciò è un chiaro segno del mutato contesto internazionale. Ricordiamo, infatti, che nella primavera 2009, il G20 Ocse, riunitosi a Londra il 2 aprile, ha impresso una forte accelerazione in materia di trasparenza fiscale e, soprattutto, di scambio di informazioni, "obbligando", di fatto, i paesi c.d. "black list", a siglare appositi accordi concernenti lo scambio di informazioni.  Nella prima versione del rapporto Ocse questi quattro Paesi si trovavano tutti nella grey list mentre oggi sono passati tutti nella white list.

 

Ennio Vial
pubblicato Mercoledì 1 Settembre 2010

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