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Dal mondo
Paesi Bassi: le perdite su cambi
non riducono il credito d’imposta
non riducono il credito d’imposta
Una sentenza della Corte Suprema interviene su una questione che coinvolge la società di un gruppo finanziario
Il contribuente è una società residente nei Paesi Bassi appartenente a un gruppo finanziario. Nel 2003 la società olandese aveva concesso un finanziamento denominato in dollari statunitensi a una impresa associata residente in Brasile. Il contribuente aveva quindi richiesto un tax sparing credit del 20% sugli interessi percepiti dalla impresa brasiliana come conseguenza della ritenuta alla fonte subita su tali interessi “in uscita” dal Brasile. In realtà, la ritenuta subita in Brasile dalla impresa olandese era stata del 15 %, ma il contribuente dei Paesi Bassi ha avuto tuttavia la possibilità di chiedere un credito di imposta figurativo del 20%, sugli interessi percepiti (per l’appunto il cosiddetto tax sparing credit).
La convenzione tra Paesi Bassi e Brasile
Secondo quanto indicato nel combinato disposto, dal paragrafo 3 e 4 (b), dell’articolo 23 della convenzione tra Paesi Bassi e Brasile per evitare le doppie imposizioni (…i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese così calcolata sugli elementi di reddito imponibili che ai sensi degli artt. …, 11 paragrafo 2…della, presente Convenzione, possono essere assoggettati ad imposta in Brasile, nella misura in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Brasile su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni…l’imposta pagata in Brasile viene considerata essere in relazione agli interessi…il 20% di tali interessi [traduzione dell’autore]).
La normativa olandese
L’articolo 36 del decreto unilaterale (olandese) per l’eliminazione della doppia imposizione del 2001 garantisce un credito d’imposta sugli interessi percepiti da un Paese in via di sviluppo che può eccedere le imposte effettivamente versate all’estero se la convenzione prevede il tax sparing credit, ma comunque rispettando alcuni limiti, tra i quali, l’obbligo, ai fini del calcolo del credito d’imposta, di ridurre dei costi sostenuti l’ammontare degli interessi di fonte estera percepiti, con l’effetto di diminuire il foreign tax credit.
Su quest’ultimo punto si incentra la controversia: il contribuente non aveva ridotto l’ammontare del credito vantato tenendo conto delle perdite sul cambio subite, mentre il fisco olandese era di avviso opposto ed aveva pertanto rettificato il credito.
Il tax sparing credit
Il credito figurativo, quando previsto nelle convenzioni bilaterali (principalmente nelle Convenzioni in vigore con i Paesi in via di sviluppo che seguono il modello ONU), consiste in un credito fittizio calcolato a un tasso più elevato rispetto a quello effettivamente applicato nello Stato della fonte, ovvero calcolato sull’ammontare di imposte estere che avrebbero dovuto essere prelevate nello Stato della fonte, ma che non lo sono state o lo sono state soltanto in parte. Questo meccanismo consente che non vengano ad annullarsi, in capo all’investitore estero nel suo Stato di residenza, gli effetti di una riduzione d’imposta o di una agevolazione concessa nello Stato della fonte.
La Corte ha deciso così
La Suprema Corte ha stabilito che le perdite su cambi non riducono il credito d’imposta, confermando sostanzialmente la sentenza della corte di appello di Amsterdam che aveva dato ragione al contribuente. Innanzitutto gli interessi “in entrata” ricevuti dal Brasile e sui quali il Brasile stesso, in qualità di Stato della fonte, può imporre una ritenuta ai sensi dell’articolo 11 della convenzione Olanda – Brasile, devono essere considerati ricompresi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 36 del decreto unilaterale del 2001.
La Corte Suprema ha, però, ritenuto che le differenze di cambio debbano essere considerate fuori dalla portata applicativa del primo paragrafo dell’art. 11 della convenzione bilaterale e che l’espressione “ gli interessi…omissis… pagati ad un residente dell'altro Stato contraente…” del medesimo art. 11 non lasci dubbi sulla necessità di non considerare gli effetti derivanti da successive valutazioni per la rilevazione degli utili/perdite su cambi. Infine, la Suprema Corte ha aggiunto che le perdite su cambi non rappresentano costi connessi all’erogazione di un finanziamento, ai sensi dell’art. 36 del decreto, quali, ad esempio, potrebbero piuttosto essere le spese di gestione.
Alessandro Denaro
pubblicato Mercoledì 28 Settembre 2011
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