Dal mondo
Pmi: sulle carte, transfer pricing
più difficile nell'Unione europea
L'assenza di una normativa univoca per predisporre una documentazione a supporto complica il quadro

La tematica del transfer pricing non interessa soltanto i gruppi multinazionali ma presenta significative problematiche anche per le società di piccole e medie dimensioni. La definizione di imprese di piccole-medie dimensioni è contenuta nella Raccomandazione 2003/36/EC del 6 maggio 2003 per cui la categoria delle imprese micro, piccole e medie è composta da chi impiega nella propria azienda meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o con un attivo non superiore ai 43 milioni di euro.

La definizione di piccola impresa
In particolare una piccola impresa è tale se occupa meno di 50 dipendenti, ha un fatturato annuo e/o un attivo non superiore ai 10 milioni di euro; un'impresa di micro dimensioni è tale se impiega meno di 10 dipendenti e ha un fatturato annuo e/o un attivo di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro.

La documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento
Tra le problematiche di maggiore impatto si annovera quella relativa alla predisposizione della documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento. Già il codice di condotta Ue del 2006 aveva evidenziato la circostanza secondo cui gli Stati Membri non dovessero richiedere un livello di documentazione simile a quello dei gruppi multinazionali ("Member States undertake not to require smaller and less complex enterprises (including small and medium-sized enterprises) to produce the amount or complexity of documentation that might be expected from larger and more complex enterprises").

L'Italia e la previsione per le Pmi
Il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 contempla una previsione ad hoc per le piccole-medie imprese (identificabili nei soggetti che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore ai cinquanta milioni di euro), stabilendo che tali soggetti hanno facoltà di non aggiornare le informazioni relative al metodo selezionato per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale facoltà, riconosciuta in relazione ai due periodi di imposta successivi a quello cui la documentazione si riferisce, è tuttavia "subordinata" alla condizione che l'analisi di comparabilità si basi su informazioni pubblicamente disponibili e sempre che i fattori di comparabilità (caratteristiche dei beni e/o dei servizi, funzioni svolte, rischi assunti e assets utilizzati, condizioni contrattuali, circostanze economiche e strategie di impresa) non abbiano subito variazioni significative nei citati periodi di imposta.

L'Ocse e l'identificazione delle società comparabili
Il nuovo capitolo III (denominato "Comparability Analysis") delle Transfer Pricing Guidelines nella versione emanata il 22 luglio 2010 evidenzia che la selezione dei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento richiede il compimento di una serie di fasi tipiche volte all'identificazione di società comparabili. Secondo l'Ocse tali fasi possono essere riportate in ordine sequenziale come segue:
-step 1: identificazione degli anni oggetto di analisi (nella prassi l'analisi è condotta considerando un periodo temporale ampio, al fine di evitare che la valutazione possa essere inficiata da circostanze non ricorrenti);
-step 2: analisi generale delle circostanze relative al contribuente;
-step 3: esame delle transazioni controllate al fine di selezionare la tested party, "the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case", e gli indicatori di profitto;
-step 4: analisi dei comparabili interni (nell'ipotesi in cui esistano);
-step 5: identificazione delle fonti di informazione (come per esempio i databases commerciali) relative ai comparables esterni;
-step 6: scelta del metodo per la determinazione del transfer prcing in relazione alle circostanze del caso di specie e succcessiva selezione degli indicatori di profitto (profit level indicators);
-step 7: identificazione dei potenziali comparabili conformemente a quanto previsto dalle Guidelines dell'OCSE nei paragrafi 1.38-1.63;
-step 8: effettuazione degli aggiustamenti, ove richiesti;
-step 9: analisi e "interpretazione" dei dati ottenuti e determinazione della remunerazione a valori di mercato (at arm's length).

Le osservazioni dell'Ocse
Nel paragrafo conclusivo dedicato alla compliance alle previsioni contenute nel citato capitolo III, l'Ocse rileva come non sia possibile determinare a priori degli approcci concreti per le società di piccole-medie dimensioni: "Small to medium sized enterprises are entering into the area of transfer pricing and the number of cross-border transactions is ever increasing. Although the arm's length principle applies equally to small and medium sized enterprises and transactions, pragmatic solutions may be appropriate in order to make it possible to find a reasonable response to each transfer pricing case".

Il ruolo del Forum europeo sul transfer pricing
L'importanza delle problematiche è tale che la stessa è entrata a far parte dell'agenda dell'European Joint Transfer Pricing Forum: nel corso del meeting dell'8 giugno 2010 è stato presentato il documento "Background information on SME's" (consultabile al sito) il cui obiettivo è quello di porre le basi per una successiva analisi da parte del Forum, focalizzata sulle seguenti issues:

  • riduzione dei costi di compliance per le piccole medie-imprese;
  • uniformità di tali costi in tutti i Paesi.

Il citato documento del Forum evidenzia inoltre come allo stato attuale la maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non contempli una normativa specifica o disposizioni ad hoc per le piccole e medie imprese.
 

Diletta Fuxa
pubblicato Venerdì 17 Dicembre 2010

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