Continuano gli interventi adottati dai vertici europei a garanzia della lotta all'evasione fiscale. Con il comunicato n. IP/08/1697 dello scorso 13 novembre, la Commissione europea ha reso noto le recenti proposte sui redditi da risparmio volti a modificare le disposizioni normative introdotte con la direttiva n. 48 del 2003. In cima agli obiettivi dell'Unione europea vi è la necessità di garantire la tassazione dei redditi di natura finanziaria in capo al beneficiario effettivo. A tale proposito sono state introdotte alcune disposizioni normative volte sia a regolamentare l'attività di alcuni soggetti giuridici per i quali tali tipologie di redditi godono di particolari agevolazioni fiscali (trust e fondazioni), sia ad estendere lo scambio di informazioni o l'applicazione delle ritenute qualora gli "agenti pagatori" effettuino il pagamento nei confronti di soggetti non residenti nell'Unione europea, ma i cui beneficiari effettivi risultano essere persone fisiche domiciliate fiscalmente nel territorio comunitario. Fra le ipotesi al vaglio di Bruxelles l'estensione delle disposizioni normative della direttiva risparmio ad alcuni prodotti finanziari innovativi quali i prestiti a capitale garantito e a rendimento predefinito e ai contratti di assicurazioni garantite dai rischi. In agenda anche la tassazione dei redditi concretamente percepiti da persone fisiche da parte di fondi mobiliari a prescindere dalla loro forma giuridica.
La direttiva sui redditi da risparmio
Le disposizioni della direttiva n. 48 del 2003, meglio nota come direttiva risparmio, sono state applicate dagli Stati comunitari a partire dal 1° luglio 2005. Con tale fonte normativa il legislatore europeo, per consentire la tassazione degli interessi nel Paese del percettore degli stessi proventi di natura finanziaria, aveva previsto lo strumento dello scambio di informazioni o, in alternativa, la comunicazione dei dati sui redditi da risparmio erogati dagli agenti domiciliati in una determinato Paese membro a soggetti residenti in altri Stati comunitari. Lo scambio di informazioni non si applica a Belgio, Lussemburgo e Austria che, in deroga alle disposizioni generali, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 20 per cento fino al 30 giugno 2011 e del 35 in seguito. A ogni modo i percettori residenti nell'Unione europea non domiciliati fiscalmente in detti Stati possono evitare l'applicazione della ritenuta e richiedere lo scambio di informazioni.
Le recenti proposte di modifiche
Le proposte di modifica adottate dalla Commissione europea hanno come principale obiettivo garantire la tassazione dei proventi di natura finanziaria direttamente in capo al beneficiario effettivo. A tale proposito il l'organo esecutivo europeo ha previsto che gli "agenti pagatori" (banche, istituti finanziari, professionisti indipendenti ecc.) applichino le disposizioni normative della direttiva risparmio anche nel caso in cui gli interessi siano corrisposti a soggetti residenti al di fuori del territorio dell'Unione europea ma il cui beneficiario effettivo sia una persona fisica residente in uno degli Stati membri. In aggiunta Bruxelles ha anche previsto che alcuni soggetti che godono di particolare agevolazioni sull'imposizione diretta, quali trust e fondazioni, devono comportarsi da "agenti pagatori al ricevimento", ovvero allorquando percepiscono redditi di natura finanziaria devono applicare lo scambio di informazioni o le relative ritenute, a prescindere dalla condizione chi i suddetti redditi vengano corrisposti a soggetti persone fisiche.
L'estensione del campo di applicazione
Secondo la Commissione europea, la direttiva risparmio può essere applicata oltre che nei predetti casi classici, come i depositi di risparmio, anche agli strumenti finanziari innovativi. In particolare Bruxelles ha proposto di estendere il campo di applicazione della direttiva di specie ai titoli in cui il capitale investito è garantito e il rendimento è predefinito, nonché ai contratti di assicurazione sulla vita il cui rendimento è strettamente legato ai redditi provenienti da crediti e che prevedono una copertura dei rischi inferiore al 5 per cento. Le proposte della Commissione prevedono, inoltre, la tassazione in capo al beneficiario effettivo per tutti i proventi derivanti da investimenti nei fondi immobiliari, a prescindere dalla loro forma giuridica.
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