il credito d'imposta come e perchè
Nuova liquidazione e maggior reddito estero
Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, sarà necessario procedere a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Ne deriva che, poiché la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva, se il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo in un dato anno ma viene assoggettato a tassazione all'estero l'anno successivo, il credito d'imposta potrà essere vantato dal contribuente nell'anno successivo calcolando il limite di spettanza (rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero) in base agli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo. Va tenuto conto che se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
Casi particolari
Disposizioni particolari sono previste per i redditi d'impresa prodotti all'estero. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio di tale facoltà è condizionato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali non è ancora avvenuto il pagamento a titolo definitivo. Va osservato che, nel caso di reddito d'impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese estero, l'imposta estera (qui pagata a titolo definitivo sul reddito che eccede la quota d'imposta italiana relativa al reddito estero), costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza di eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione al reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Qualora negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza d'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
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