Dal mondo
Redditi prodotti all'estero,
il credito d'imposta come e perchè
Quali sono i criteri che permettono di usufruire della detrazione e ne disciplinano ai fini fiscali l'attribuzione?
il globo terrestre
Si considerano redditi esteri i cespiti prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. L'articolo 165 del Tuir prevede, in particolare, che le imposte pagate all'estero in via definitiva  sui redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della  quota  d'imposta  corrispondente  al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato al  netto  delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Se  concorrono  redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve  essere  calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta  cui  appartiene  il  reddito prodotto all'estero a cui si riferisce l'imposta, purchè il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

 

Nuova liquidazione e maggior reddito estero
Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, sarà necessario procedere a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Ne deriva che, poiché la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva, se il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo in un dato anno ma viene assoggettato a tassazione all'estero l'anno successivo, il credito d'imposta potrà essere vantato dal contribuente nell'anno successivo calcolando il limite di spettanza (rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero) in base agli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo. Va tenuto conto che se è  già  decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.   
                     
Casi particolari
Disposizioni particolari sono previste per i redditi d'impresa prodotti all'estero. Per i redditi   d'impresa   prodotti  all'estero  mediante  stabile organizzazione o da società controllate, la  detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza  anche  se  il  pagamento  a  titolo definitivo avviene entro il termine di   presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo  periodo d'imposta successivo. L'esercizio di tale facoltà è condizionato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte  estere  detratte  per  le  quali  non  è ancora  avvenuto  il pagamento a titolo definitivo. Va osservato che, nel  caso  di  reddito d'impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese  estero, l'imposta estera (qui pagata a titolo definitivo sul reddito che eccede  la quota d'imposta italiana relativa al reddito estero), costituisce  un  credito  d'imposta fino a concorrenza di eccedenza della quota  d'imposta  italiana  rispetto  a  quella  estera  pagata a titolo definitivo in relazione al reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Qualora  negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza d'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito  d'imposta. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione  del  reddito  complessivo,  anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Antonina Giordano
pubblicato Martedì 12 Maggio 2009

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