si volta pagina dal 2012
La nuova normativa in materia produrrà effetti a partire dall'anno d'imposta 2012 ma alcune singole disposizioni soltanto a partire dal 2013 o dal 2014. Le modifiche investono a tutto campo la materia dei prezzi di trasferimento: dalla definizione di parti correlate ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento e ancora dalla definizione delle transazioni domestiche e transnazionali, che ricadono nell'ambito applicativo della disciplina, alla documentazione dei prezzi di trasferimento.
Parti correlate
La legge di nuova introduzione prevede ben 11 categorie di parti correlate. Tuttavia, il criterio fondamentale che configura l'assoggettamento alla disciplina consiste nel possesso, sia da parte di persone fisiche che giuridiche, di una partecipazione, diretta o indiretta, al capitale di una società, superiore al 25%. Rientrano nella definizione di parti correlate anche due società partecipate con una percentuale maggiore del 25% da una terza società.
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
La riforma ha integrato i metodi reddituali tra i metodi ammessi per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Pertanto, oltre ai tre metodi cosiddetti tradizionali, già presenti nella precedente formulazione della normativa (comparable uncontrolled price, resale minus e cost plus), sono stati introdotti i due metodi basati sull'utile della transazione (comparable profit method e transactional profit split method) riconosciuti dall'OCSE.
Il CUP rimane comunque il metodo preferito da utilizzare quando è disponibile il "prezzo" di almeno una transazione comparabile.
Viene consentito, inoltre, l'utilizzo di un approccio statistico per la determinazione di un range di valori di libera concorrenza (comunemente si fa uso dell'intervallo interquartile). Il precedente sistema tollerava invece una deviazione fino al 20% dal prezzo di mercato, senza che ciò determinasse la necessità di un aggiustamento. È interessante notare che, per individuare un range di profittabilità di libera concorrenza, la legge stabilisce che i dati finanziari e statistici relativi ad imprese estere possono essere utilizzati soltanto se non esistono o non sono disponibili dati relativi ad imprese comparabili nazionali.
Transazioni controllate
Rispetto alla precedente formulazione, la novellata disciplina prevede che il principio di libera concorrenza possa essere applicato ad un aggregato di transazioni similari e non unicamente transazione per transazione (cfr. par. 3.09 e seguenti delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento del 2010…"Ideally, in order to arrive at the most precise approximation of arm's length conditions, the arm's length principle should be applied on a transaction-by-transaction basis. However, there are often situations where separate transactions are so closely linked or continuous that they cannot be evaluated adequately on a separate basis…omissis…").
Le transazioni assoggettate al regime del transfer pricing vengono differenziate in transazioni transfrontaliere e domestiche.
Le operazioni soggette al regime includono, oltre alle transazioni con parti correlate all'estero, anche le operazioni transfrontaliere con parti terze indipendenti quando concernono beni negoziati in borse merci in relazione a commodities (petrolio greggio, metalli preziosi) e se l'importo della transazione eccede i 60 milioni di rubli e le operazioni transfrontaliere con soggetti residenti in un Paese black list, sempre che l'importo della transazione superi i 60 milioni di rubli.
Le operazioni domestiche tra parti correlate sono assoggettate al regime dei prezzi di trasferimento:
- se il reddito aggregato risultante dalle suddette operazioni supera i 3.000 milioni di rubli nel 2012, 2.000 milioni di rubli nel 2013 e 1.000 milioni nel 2014,
- quando il valore delle transazioni tra parti correlate eccede nell'anno solare i 60 milioni di rubli; quando le operazioni sono relative a risorse minerarie assoggettate alla tassa di estrazione mineraria o una delle parti non sconta imposta sul reddito in virtù di particolari agevolazioni oppure una delle parti è residente in una Zona Economica Speciale;
- quando il valore delle transazioni tra parti correlate eccede nell'anno solare i 100 milioni di rubli e una delle due imprese associate è assoggettata a una imposta sostitutiva sul reddito (unified tax on imputed income o unified agricultural tax previste per le piccole-medie imprese o nel settore agricolo).
Obblighi documentali
La riforma introduce un set di documentazione obbligatoria per le imprese che realizzano transazioni con la medesima parte correlata che complessivamente superano i cento milioni di rubli nel 2012 e gli 80 milioni nel 2013. Tali soglie minime non saranno più in vigore dal 2014. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve contemplare:
- struttura e condizioni della transazione;
- parti coinvolte;
- analisi funzionale;
- una sorta di analisi di comparabilità (devono essere presi in considerazione tutti i fattori che possono incidere sulla fissazione del "prezzo");
- descrizione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato e motivi che ne hanno determinato la scelta;
- fonti informative dalle quali si è attinto, aggiustamenti del reddito imponibile.
La documentazione obbligatoria dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla richiesta della amministrazione finanziaria.
Advance Pricing Agreements
I contribuenti di maggiori dimensioni (tali se l'imposta versata nell'anno eccede i 1.000 milioni di rubli o l'ammontare dei ricavi o degli assets nell'anno d'imposta supera i 20.000 milioni di rubli) potranno presentare alla Amministrazione finanziaria una istanza per la conclusione di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (advance pricing agreement) che sarà vincolante per le parti per tre anni d'imposta e prorogabile per altri due.
I più letti
Schede Paese
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Russia, sui prezzi di trasferimento la riforma supera il primo vaglio
- 2/4/2010

- Approvata dalla Duma di Stato la legge per la modifica dell'attuale disciplina normativa sul transfer pricing
- Indonesia: un altro passo in avanti verso un Tp a misura di Ocse
- 28/2/2012

- Un nuovo regolamento ha apportato ulteriori modifiche alle linee guida domestiche del 2010 sui prezzi di trasferimento
- India: sul transfer pricing prime novità in arrivo
- 17/4/2012

- Previsti nella legge di bilancio 2012-2013 vari interventi e modifiche sulla disciplina dei prezzi di trasferimento
- Sudafrica: per transfer pricing e thin cap superate le criticità
- 6/5/2011

- Dal 1° ottobre operative alcune novità significative che sono state introdotte nella normativa tributaria delle due discipline















