Dal mondo
Trattato Lisbona, novità in vista
su numerazione e aiuti di Stato
Alcune fattispecie sono definite compatibili in assoluto con il mercato comune altre lo sono soltanto relativamente
stelle dell'ue

Con il Trattato di Lisbona (noto anche come trattato di riforma), redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal "no" dei referendum francese e olandese del 2005 cambiano i riferimenti normativi sulle regole che hanno un impatto diretto sulla normativa fiscale. In particolare, il Trattato di riforma entrato in vigore il 1° dicembre 2009 modifica i due documenti fondamentali dell'Unione Europea: il Trattato sull'Unione europea (Tue) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (Tce); quest'ultimo è ora rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

Aiuti concessi dagli Stati
Nel dettaglio, gli articoli 87, 88, 89 del Tce relativi agli aiuti di Stato sono ora rinumerati negli articoli 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Gli articoli relativi agli aiuti all'agricoltura (articoli 31e 36 del TCE) divengono gli articoli 37 e 42 del Tfue.L'articolo relativo agli aiuti di Stato al settore dei trasporti (articolo 73 del Tce) diviene l'articolo 93 del Tfue. L'articolo relativo ai servizi di interesse economico generale (articolo 86 del Tce) diviene l'articolo 106 del Tfue.

Deroghe compatibili
La nozione di "aiuto di Stato" comprende qualsiasi vantaggio, economicamente apprezzabile, conferito attraverso un intervento pubblico ad una determinata impresa o ad una determinata produzione, vantaggio questo che in altro modo non si sarebbe verificato. Il beneficio per le imprese può derivare da una prestazione positiva e diretta dello Stato ovvero può discendere da un alleggerimento degli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'azienda.
In particolare, la nuova versione del (nuovo) articolo 107 nulla modifica circa il principio di divieto di aiuti rispetto alla versione antecedente il Trattato di Lisbona.
Importarti novità, invece, sopravvengono con riferimento alle fattispecie degli aiuti definiti compatibili in assoluto con il mercato comune e quelli definiti relativamente compatibili.
Con riguardo alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 del predetto articolo 107, che come noto disciplinano gli aiuti che possono considerarsi assolutamente compatibili con il Trattato indipendentemente dalla loro effettiva influenza sulla concorrenza (deroghe "de jure") occorre segnalare le novità intervenute nella lettera c).
Questa, ora, prevede la possibilità che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione tesa ad abrogare la presente lettera che consente la concessione di aiuti all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. La ragione di tale innovazione può rinvenirsi nella considerazione che non vi sia più una reale giustificazione per continuare a sovvenzionare le suddette regioni alla luce, soprattutto, della riunificazione tedesca avvenuta nel 1990.

Deroghe potenzialmente compatibili
Più incisive, invece, sono le novità introdotte nella lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 107. In questo paragrafo sono elencate le deroghe discrezionali o potenzialmente compatibili con il mercato comune per le quali compete alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto può o meno beneficiare della deroga.
Più in dettaglio, la nuova lettera a) ritiene relativamente compatibili col mercato gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 (del Trattato), tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

L'articolo 349
Il riferimento all'articolo 349, nella sostanza, da una parte amplia il panorama degli aiuti discrezionali delimitando e circostanziando, tuttavia, le aree e regioni ammesse a tali (potenziali) sostegni. Nel dettaglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle colonie francesi di Guadalupa, Martinica e Guyana nei Caraibi, della Réunion nell'oceano Indiano (dipartimenti francesi d'oltremare), di Saint Barthélemy, di Saint Martin (collettività francesi d'oltremare), delle Canarie (spagnole), delle Azzorre, di Madera (portoghesi), aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei Trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.
Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Più in dettaglio, le misure in esame riguardano politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione. Il Consiglio adotta le misure tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Zona economica europea
La particolare situazione delle Rup fa di queste aree degli avamposti dell'Europa per la crescita delle relazioni commerciali con i Paesi terzi confinanti, generalmente meno sviluppati. Sul punto, grazie alle regioni ultraperiferiche, l'Unione europea dispone del più vasto territorio marittimo del mondo, con una zona economica di 25 milioni di kmq. Queste regioni, essendo parte integrante dei rispettivi Stati europei, sono rappresentati nelle rispettive assemblee nazionali eleggono membri del Parlamento Europeo ed usano l'euro come loro valuta.


Per approfondimenti

 

Boris Bivona
pubblicato Giovedì 25 Febbraio 2010

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