Trust e Comunitaria 2010, un plus
che passa per le Entrate
Il Consiglio dei ministri ha reso il placet preliminare sullo schema di disegno di legge recante "le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 2010). Dopo il prescritto parere della conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria e, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, il provvedimento sarà ora presentato in Parlamento. Sotto l'aspetto strutturale la Comunitaria 2010 conserva l'impianto formale che ha caratterizzato quelle adottate negli ultimi anni mentre nella sostanza presenta contenuti nuovi relativamente ai limiti di esercizio della delega e in materia di cooperazione penale.
La struttura del disegno di legge
Lo schema di disegno di legge si compone di due Capi. Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione di direttive. I due allegati (A e B) hanno una diversa qualificazione in ragione delle direttive che dovranno essere recepite con decreto legislativo.
La disciplina dell'istituto del trust
Una delle principali è costituita dalla delega al governo a disciplinare nell'ordinamento giuridico italiano il rapporto di trust. In particolare l'articolo 10 delega il Governo a introdurre e a disciplinare nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del trust. L'istituto giuridico fiduciario unilaterale riguarda sia beni mobili che immobili, tipico dei Paesi anglosassoni, e previsto nel diritto comunitario con cui la proprietà di un bene è trasferita a un soggetto fiduciario, il trustee, che, tuttavia, non ha la piena disponibilità, in quanto vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il proprio diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto beneficiary.
Nell'ordinamento italiano l'istituto ha trovato accesso a seguito dell'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ma non ha mai costituito oggetto di una precisa disciplina. Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale nella finanziaria 2007 e in provvedimenti di prassi dell'agenzia delle Entrate (tra cui si segnala la circolare n. 48/E del 2007).
Nel diritto italiano l'istituto del trust trova di fatto applicazione soprattutto nelle gestioni fiduciarie, nei passaggi generazionali di beni e aziende familiari, nelle destinazioni di beni a finalità caritatevoli.
Gli allegati e le direttive
In questa fase preliminare l'allegato A non contiene ancora il numero delle direttive per la cui trasposizione si può far ricorso alla procedura semplificata senza l'acquisizione dei pareri parlamentari mentre l'allegato B contiene le seguenti direttive:
- 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
- 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
- 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
- 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
- 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
- 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva.
- 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
- 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
- 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
Emanazione dei decreti legislativi
L'articolo 1 disciplina il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi dalle direttive. L'allegato B prevede una procedura "aggravata" in quanto sullo schema di provvedimento debbono rendere il proprio parere i competenti organi parlamentari. Con la Comunitaria 2010, il termine di esercizio della delega legislativa viene anticipato di due mesi rispetto al termine di recepimento delle direttive diversamente da quanto disposto nelle ultime tre leggi comunitarie che prevedevano che i due termini coincidessero e con la proroga consentita dal comma 3 dell'articolo 1 e legittimavano un differimento del termine di esercizio della delega sino a tre mesi.
Con la previsione che il termine per l'esercizio della delega legislativa non debba più coincidere con la scadenza del termine previsto in ogni direttiva per il suo recepimento, ma anticipato ai due mesi precedenti la scadenza del termine di recepimento delle singole direttive, l'esecutivo ha inteso sottrarre il Paese al danno d'immagine conseguente all'apertura di nuove procedure d'infrazione a proprio carico. In particolare causate dal mancato adeguamento della normativa interna a quella europea allineandosi con le disposizioni del Trattato di Lisbona che prevede per lo Stato inadempiente sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento.
La novella impone al Governo, per le direttive il cui termine di delega risulti già scaduto o venga a scadere entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Viceversa per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
Per evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte di Regioni e Province autonome nell'impianto normativo della Comunitaria di quest'anno sopravvive la cosiddetta "clausola di cedevolezza". Tale clausola riguarda i decreti legislativi adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome nel caso in cui non provvedano con proprie norme attuative (secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione). In tal caso, infatti, i decreti perdono efficacia se entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria.
Principi e criteri per l'esercizio delle deleghe
L'articolo 2 non presenta novità rispetto alle precedenti leggi comunitarie in quanto ribadisce principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe che non hanno richiesto interventi da parte dell'Esecutivo. L'articolo 3 riconosce al Governo una delega biennale per l'adozione di disposizioni in materia di sanzioni penali o amministrative conseguenti alle violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie o in regolamenti comunitari per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. L'articolo 4 reca l'attuazione della disposizione contenuta nella legge n. 11 del 4 febbraio 2005 relativamente a oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione di normative comunitarie. L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla comunitaria per il recepimento di direttive, con l'obiettivo di coordinare e, nel contempo, riordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Il Capo II contiene disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6 ha per oggetto il "Repertorio nazionale dei dispositivi medici". Le novità rispetto alle norme previste dall'articolo 1, comma 409, lettera d), della legge finanziaria per il 2006 (legge 22 dicembre 2005, n. 266) concernono:
- l'elevazione da 5 a 5,5% del contributo per le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico diagnostici in vitro o quelli su misura con riferimento ai costi sostenuti, per ciascun anno solare, per le attività di promozione dei propri dispositivi medici al netto delle spese per il personale addetto;
- l' eliminazione della previsione del pagamento di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.
Le novità europee in materia di Oicvm
L'articolo 7 recepisce le novità europee in materia di Oicvm (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ) che tendono ad adeguare il quadro giuridico (direttiva Oicvm, adottata nel 1985 e disciplina dei fondi comuni di investimento cd. armonizzati" di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni) ai mercati finanziari prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di violazioni delle regole che derivano dall'attuazione della direttiva.
Le modifiche normative proposte mirano a implementare il cosiddetto passaporto delle società di gestione a cui viene consentito di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine. Le nuove disposizioni, inoltre, attribuiscono a Consob e Banca d'Italia i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla citata direttiva. Alla Banca d'Italia, in particolare, viene riconosciuto il potere di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le procedure per le fusioni transfrontaliere.
"Roma Capitale" e la qualifica di territorio europeo
L'articolo 8 (Nomenclatura europea di Roma capitale) prevede di assegnare all'ente "Roma Capitale" la qualifica di territorio europeo Nuts 2 per consentirle di accedere direttamente ai fondi strutturali europei. Nuts è acronimo di nomenclatura europea delle unità territoriali statistiche e identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici. Tale nomenclatura ha vari livelli e attualmente suddivide i Paesi dell'Unione europea in territori di livello Nuts 0 (i 27 Stati nazionali); territori di livello Nuts 1 (per es. gli Stati federati della Germania tedeschi, le Regioni del Belgio, le aree sovra-regionali italiane); territori di livello Nuts 2 (come le regioni italiane, le Comunità autonome in Spagna, l'Inner e Outer London); e i territori di livello Nuts 3 (ad esempio le province italiane, i dipartimenti francesi, le province spagnole, etc.).
Il riordino della professione di guida turistica
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli e i requisiti minimi per l'accesso alla professione e un percorso formativo uniforme nell'ambito comunitario.
Notizie flash
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È la richiesta contenuta in una risoluzione votata dai deputati del Parlamento europeo
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Predisposti strumenti ad hoc per una efficace lotta all'evasione fiscale internazionale
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L'obiettivo è far conoscere la normativa vigente nei 27 Stati membri














