Dal mondo
Turchia, obblighi fiscali alla pari per stranieri proprietari d’immobili
Ai fini fiscali sono considerati soggetti non residenti a patto che la proprietà sia situata sul territorio

Nel caso di proprietà abitative la normativa stabilisce che il reddito posseduto confluisce nella dichiarazione annuale e le relative imposte si versano come i residenti. Se il reddito è inferiore a 2.300 lire turche, per il 2007, i contribuenti stranieri non devono presentare alcuna dichiarazione In Turchia coloro che risiedono e vivono all’interno dei confini nazionali per un periodo continuativo di sei mesi in un anno fiscale (corrispondente a quello solare) sono considerati contribuenti a tutti gli effetti. Queste persone sono tassate per ogni reddito e rendita prodotti in Turchia, secondo le aliquote stabilite dalla legge. Coloro che invece non risiedono in Turchia per almeno sei mesi sono considerati contribuenti non residenti o stranieri. Lo Stato richiede il pagamento delle imposte soltanto per quanto riguarda i redditi prodotti in Turchia, ai quali è applicata l’aliquota ordinaria del 15 per cento. La normativa fiscale turca contempla anche situazioni di stranieri che, nonostante si trovino in Turchia per più di sei mesi, sono considerati come non residenti o contribuenti limitati. Si tratta di uomini d’affari, scienziati, esperti, funzionari pubblici, giornalisti, ecc, che si trovano in Turchia per scopi specifici e limitati nel tempo, così come coloro che visitano il Paese per istruzione, cure, riposo o semplicemente per viaggio oppure le persone sequestrate o costrette a rimanere in Turchia per arresto, condanne o malattie. I cittadini turchi che vivono all’estero sono tassati come non residenti a meno che non vivano in Turchia per più di sei mesi.

Un focus sui proprietari d’immobili
I contribuenti non residenti proprietari di immobili in Turchia sono considerati soggetti non residenti a patto che la proprietà in questione sia situata e valutata in Turchia. La "valutazione", secondo la legge turca, implica che la transazione per il pagamento dell’affitto debba avvenire all’interno della Turchia o debba essere trasferita su un conto bancario turco.

Proprietà affittate a uso abitativo
Nel caso di proprietà abitative, la condizione di straniero non conta nulla. Si dichiara, infatti, il proprio reddito con la dichiarazione annuale e si versano le relative imposte come nel caso dei residenti. Anche in questo caso è prevista un’eccezione: se il reddito è inferiore a 2.300 lire turche (YTL), per il 2007, i contribuenti stranieri non hanno bisogno di presentare alcuna dichiarazione. A ogni modo se il reddito derivante dall’affitto dell’immobile dovesse superare questo limite, gli stranieri devono presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione fiscale turca ed essere soggetti a una delle modalità di tassazione descritte dalla legge.

Proprietà affittate a uso ufficio
Nel caso di proprietà a uso ufficio, la normativa turca prevede che siano i proprietari degli uffici, che hanno in affitto gli immobili, a versare l’imposta, secondo i metodi più pertinenti di trattenute fiscali. In pratica gli inquilini pagano l’affitto il 20 per cento in meno, in quanto provvedono a versare, per conto dei proprietari stranieri, l’imposta, pari al 20 per cento dell’affitto totale, all’ufficio fiscale attraverso una dichiarazione di trattenute. Di conseguenza, gli stranieri non dovranno compilare alcuna dichiarazione dei redditi per la loro proprietà in terra turca.
Alessandro Lentini
pubblicato Venerdì 1 Giugno 2007

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