Dal mondo
Ue: agevolazione a due vie
per gli incentivi alle imprese
Le forme di aiuto di Stato possono avere una duplice origine che si è soliti distinguere in nazionale e comunitaria

Gli aiuti di Stato alle imprese possono avere diversa origine. In particolare è possibile distinguere gli aiuti "propri" da quelli "impropri". Entrambi, tuttavia, devono rispondere al criterio VIST.La normativa europea in materia di aiuti di Stato costituisce uno dei perni centrali su cui poggia l'intero funzionamento del mercato interno. Da qui nasce l'esigenza di un approfondimento delle tematiche relative alle forme di aiuto che, in via esemplificativa, possono avere una duplice origine: nazionale e comunitaria.

Gli aiuti di Stato
Le regole in materia di contributi statali concorrono a una migliore ripartizione delle risorse pubbliche - evitando, in tal modo, che alcune imprese vengano mantenute in vita "artificialmente" a danno di concorrenti più efficienti, cioè in grado di operare senza contributi pubblici - e ad una parità di trattamento delle imprese (garantendo una competizione ad armi pari). La disciplina sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e seguenti del TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione europea) hanno carattere generale. Tra le misure suscettibili di costituire aiuti pubblici quelle di carattere finanziario e tributario sono senza dubbio tra le più rilevanti.
In ambito fiscale, inoltre, sebbene le regole europee non incidono direttamente sulla sovranità degli Stati membri - prerogativa questa esercitata in modo discrezionale - di certo la influenzano.

Gli apporti agevolativi
Le norme che attribuiscono apporti agevolativi rappresentano una potenziale interferenza dei pubblici poteri nel sistema di libero scambio, che si pone alla base della disciplina comunitaria emanata allo scopo di evitare che aiuti pubblici concessi alle imprese (pubbliche o private) possano determinare, nell'ambito dell'Unione Europea, effetti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici. Per queste ragioni la portata delle regole in materia di aiuti di Stato si estende anche alla concreta realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi europei e dagli enti locali, dove grande è l'attenzione del "guardiano" de Trattato affinché gli interventi si perfezionano nel rispetto della normativa comunitaria, pena la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca dell'agevolazione.

Il requisito Vist
La prassi mostra come diverse sono le forme con le quali le autorità pubbliche concedono aiuti alle imprese. In via del tutto esemplificativa, aiuti pubblici si configurano con:
a) esenzioni, esclusioni e agevolazioni fiscali;
b) incentivi agli investimenti, alla ricerca, alla protezione ambientale;
c) bonus occupazionali e diretti alla formazione;
d) contributi (a fondo perduto);
e) sostegni attribuiti ai singoli consumatori per l'acquisto di specifici beni;
f) garanzie concesse senza il pagamento di adeguati premi;
g) fiscalizzazione o riduzione degli oneri sociali;
h) finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato o ad imprese insolventi;
i) sussidi all'esportazione;
l) aumenti di capitale sottoscritti dall'azionista pubblico a condizioni non di mercato;
m) servizi concessi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
n) vendite di beni o terreni di proprietà pubblica a prezzi ridotti;
o) richiesta di servizi o acquisto di beni pagando prezzi superiori a quelli di mercato;
p) aiuti alla ristrutturazione delle imprese;
q) aiuti al salvataggio delle imprese.
In ogni caso, la misura agevolativa (fiscale o meno) costituisce aiuto di Stato (potenzialmente vietato dalla normativa comunitaria, salvo le deroghe previste) quando la stessa include cumulativamente i 4 requisiti VIST e cioè 1) il Vantaggio economico per l'impresa beneficiaria derivante dalla misura pubblica; 2) l'Incidenza dell'agevolazione sul commercio infra-comunitario; 3) la Selettività nel senso di favorire solo alcune imprese e non la totalità delle imprese; 4) il Trasferimento di risorse pubbliche (indipendentemente dalla forma tecnica di concessione).

Gli aiuti propri e aiuti impropri
In particolare, si definiscono aiuti propri (cd. aiuti di Stato stricto sensu) quegli incentivi che utilizzano risorse nazionali (sotto forma di maggiori uscite - sovvenzioni fiscali - o minori entrate - agevolazioni fiscali - dai bilanci statali, regionali o di altri enti pubblici). Di contro, si definiscono aiuti impropri (cd. aiuti comunitari) quegli incentivi che utilizzano risorse comunitarie, nella loro totalità ovvero parzialmente (come nel caso degli interventi che sono finanziati insieme ai fondi nazionali) tra i quali assumono rilevanza particolare quelli imputati a valere sui Fondi Strutturali Europei. Al riguardo i programmi coperti dai FSE per il periodo 2007-2013 riprendono le clausole, ormai standard, per le quali le agevolazioni concesse nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE dovranno sempre rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti, tanto gli aspetti procedurali, quanto per quelli sostanziali.
In questo contesto, particolare attenzione dovrà essere consacrata al rispetto delle soglie massime d'intervento, che non potranno essere oltrepassate per l'effetto cumulato delle diverse agevolazioni, statali e comunitarie.

I fondi strutturali
In estrema sintesi i Fondi strutturali sono pacchetti di interventi e di linee guida ideati e programmati dall'Unione Europea per realizzare il proprio progetto comunitario.
Tali fondi - pensati per sostenere una politica di coesione economica e sociale - sono stati varati con lo scopo di eliminare le profonde differenze esistenti tra aree più ricche e quelle meno avvantaggiate.
In sintesi, i nuovi obiettivi (del programma 2007-2013) sono classificabili in:

  • Obiettivo "Convergenza" mira ad accelerare la confluenza degli Stati membri e delle Regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione (il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Coesione);
  • Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" tende a rafforzare la competitività, l'occupazione e le attrattive delle regioni non in ritardo di sviluppo (il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo);
  • Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

Per completezza, occorre rilevare che l'articolazione territoriale degli interventi viene ripartita in:

  • PON (programmi operativi nazionali);
  • POR (programmi operativi regionali) monofondo;
  • POIN (programmi operativi interregionali).

Fonti: La normativa europea sugli aiuti di Stato, Camera di commercio di Torino
http://www.osservatorioaiutidistato.eu
 

Boris Bivona
pubblicato Giovedì 16 Settembre 2010

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