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Dal mondo
Ue: sul credito d’imposta per la carta
il sì della Commissione
il sì della Commissione
La decisione di non sollevare obiezioni è stata adottata dall’esecutivo comunitario il 5 ottobre scorso
L’incentivo ha lo scopo di sostenere il pluralismo dell’informazione (salvaguardare la diversità culturale dell’italiano scritto e contrastarne il suo impoverimento) favorendo il settore dell’editoria e i prodotti di contenuto informativo in lingua italiana su supporto cartaceo. Le imprese editrici di quotidiani, periodici e libri (incluse quelle di altri Stati membri dell’Unione europea) possono chiedere di beneficiare dell’aiuto purchè non siano in dissesto (e nel rispetto di talune limitazioni stabilite dalla norma). Con il Dpcm del 18 maggio 2011 sono ripartite le risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 40 dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’agevolazione fiscale è sottoposta all’esame dell’esecutivo comunitario per verificare la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato (ex articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il regime
In estrema sintesi, il bonus riconosce alle imprese editrici un credito di imposta della somma pari al 10% sulle spese sostenute nel 2011 per l’acquisto della carta usata per la pubblicazione di prodotti editoriali in lingua italiana (nel limite della dotazione finanziaria di 30 milioni di euro).
La spesa per l’acquisto deve risultare dal bilancio certificato dell’impresa editrice e includere la prova del costo della carta utilizzata per la stampa di inserzioni pubblicitarie, che deve essere dedotto dai costi ammissibili. La misura, non è cumulabile con altri incentivi eventualmente concessi per gli stessi costi, ha caratteristiche identiche al regime d’aiuto N. 178/2005 autorizzato dalla Commissione il 21 settembre 2005.
Sul piano fiscale, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, di debiti tributari come le imposte sul reddito, l’Iva o i contributi previdenziali.
Il regime, non discriminatorio nei confronti delle altre imprese straniere, non si limita alle imprese soggette a imposizione fiscale diretta in Italia ma si applica anche a quelle non domestiche operanti nel mercato italiano e, di conseguenza, tenute al pagamento di qualsiasi tipo di imposta in Italia.
Aiuto di Stato
La Commissione, chiamata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (che impone alle autorità nazionali di comunicare all’Esecutivo comunitario i progetti diretti a prorogare, estendere o modificare un aiuto), ha analizzato la disciplina in questione e giudicato che la misura costituisce un aiuto di Stato (potenzialmente vietato) secondo l’articolo 107 del TFUE.
Infatti, i Commissari hanno osservato che l’agevolazione deroga al normale funzionamento del sistema fiscale nazionale e che, quindi, comporta un concessione di risorse pubbliche.
Inoltre, hanno rilevato che il regime favorisce talune imprese e talune attività produttive con la conseguenza che la misura conferisce ai beneficiari un vantaggio selettivo in grado di alterare la libera concorrenza tra le imprese europee.
Compatibilità col mercato
Per scongiurare obiezioni alla misura, l’Esecutivo ha, successivamente, verificato la sussistenza di una delle deroghe previste dall’articolo 107 del TFUE.
Il Governo europeo, in tal modo, ha osservato che, sebbene la misura sembri finalizzata a promuovere la lingua italiana come un obiettivo secondario, è principalmente pensata per supportare il pluralismo dell’informazione piuttosto che la cultura in quanto tale.
Per tali ragioni, in linea con le sue precedenti decisioni ha disposto che nessuna specifica clausola di compatibilità può essere applicata al regime notificato fatta eccezione per l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, che, come noto, prevede la compatibilità con il mercato interno per “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.
L’interesse comune
Affinché un aiuto possa essere compatibile a norma del Trattato l’incentivo deve perseguire un obiettivo di “interesse comune” in misura necessaria e proporzionata. In estrema sintesi occorre valutare se gli aiuti:
a) perseguono un obiettivo di interesse comune chiaramente definito?
b) sono appropriati al raggiungimento dell’obiettivo di interesse comune?
c) distorcono la concorrenza e incidono sugli scambi in modo limitato, ossia in modo da ottenere nel complesso un bilancio positivo?
Secondo la Commissione
a) la misura (di promozione del pluralismo dell’informazione e delle diversità di opinioni) è conforme all’obiettivo di interesse comune (peraltro sancito anche dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).
b) l’aiuto è concepito in modo adeguato (in considerazione, tra l’altro, del modesto uso di Internet in Italia e dei prodotti on-line) producendo un effetto di incentivazione (riduzione dei costi per la produzione di pubblicazioni) in modo proporzionale all’obiettivo perseguito.
c) la misura ha un impatto limitato sulla distorsione della concorrenza e sull’incidenza degli scambi intra-UE (constatato, tra l’altro, che l’aiuto - non discriminatorio nei confronti delle altre imprese straniere - è destinato a prodotti editoriali in lingua italiana non sostituibili con altri prodotti in lingua straniera e non in grado di provocare un trasferimento di abbonamenti e pubblicità dagli uni alle altre)
Alla luce delle analisi eseguite, l’Esecutivo ha ritenuto, anche alla luce delle disposizioni che salvaguardano la diversità culturale di cui all’articolo 167 del TFUE, di giudicare compatibile con il mercato interno la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
Fonti:
Unione europea
Fonti:
Unione europea
Boris Bivona
pubblicato Martedì 17 Gennaio 2012
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