fa rima con semplificazione
La direttiva 2006/112/CE ha rappresentato, fino al nuovo intervento legislativo attuato di recente con la direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, la normativa comunitaria a cui fare riferimento per una corretta esecuzione degli adempimenti contabili in materia di fatturazione Iva. Di recente il Consiglio ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche agli obblighi di informazione contenuti nelle fatture facendo ricorso alla telematica. L'obiettivo è agevolare le imprese in termini di abbattimento di costi ed eliminare gli ostacoli e le barriere che si frappongono alla diffusione di tale strumento.
Registrazione e fatturazione
Lo scopo primario delle registrazioni, di cui la fatturazione costituisce un elemento, è tenere sotto controllo gli scambi di beni e servizi, anche soltanto transitori, tra i Paesi membri. Le registrazioni devono essere sufficientemente dettagliate e di fondamentale importanza è la chiarezza sulle norme in materia di esigibilità dell'Iva sugli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Le nuove disposizioni comunitarie
La direttiva n. 45 del 13 luglio 2010 ha apportato modifiche alla direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell'Iva per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. In sintesi si riportano le principali novità. Le prestazioni di servizi erogate in modo continuativo per un periodo che supera l'anno si devono considerare come effettuate al termine dell'anno civile. Nella categoria rientrano i servizi per cui l'Iva è dovuta dal destinatario secondo l'articolo 196 e per i quali non è previsto alcun acconto o pagamento in corso d'anno. Il nuovo articolo stabilisce che, per i beni spediti o trasportati oltre confine, in esenzione Iva, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura. L'articolo 222 prevede, nell'ipotesi di mancata emissione della fattura, il termine ultimo entro cui versare l'imposta. L'articolo 219 bis, stabilisce poi al punto 1 l'applicazione, ai fini della fatturazione, delle disposizioni dello Stato membro in cui viene effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio. Il punto 2 contiene una deroga a quanto stabilito al punto 1. In particolare l'applicabilità delle norme dello Stato membro in cui il prestatore o fornitore abbia stabilito la propria sede o abbia una stabile organizzazione, nel caso in cui la prestazione o lo scambio avvenga in questa sede. L'articolo 220 bis disciplina invece alcuni casi in cui si può fare ricorso a procedure esemplificate di fatturazione. Si tratta dei casi in cui la fattura ha un totale non superiore ai 100 euro o quando si rientri nelle ipotesi previste all'articolo 219. Alla luce degli articoli 226 ter e 223 viene stabilito quale debba essere il contenuto informativo minimo che tali fatture in forma semplificata devono avere e l'autorizzazione nei riguardi degli Stati membri ad emettere le fatture periodiche. I soggetti passivi, pertanto, hanno la possibilità di riepilogare diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte. Questo a condizione che l'Iva diventi esigibile nel mese di calendario.
La fatturazione elettronica
Il titolo XI, capo III, sezione V assume la denominazione: "fatturazione cartacea e fattura elettronica". Dalla premessa si comprende che l'obiettivo è promuovere il ricorso alla fatturazione elettronica. L'articolo 233, nella nuova versione, indica quali sono gli elementi prioritari da considerare come l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità sia della fattura cartacea che di quella elettronica. Garanzia che deve sussistere fino al momento di archiviazione del documento. Tra le tecnologie indicate, oltre a forme classiche di controllo, figurano la firma elettronica e la trasmissione elettronica di dati (Edi). Nella nuova veste l'articolo 235 prevede, per gli Stati membri, la possibilità di stabilire specifiche condizioni per l'utilizzo della fattura elettronica.
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