Dal mondo
Mediation: in Europa da domani
scatta per tutti l’adeguamento
Sulla mediazione civile e commerciale per gli Stati membri ancora poche ore a disposizione per adeguarsi alla direttiva Ue

L'accesso alla giustizia per tutti è un diritto fondamentale consacrato dall'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il diritto a un ricorso effettivo è stato elevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al rango di principio generale del diritto comunitario, ed è stato sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'accesso alla giustizia costituisce un'esigenza a cui gli Stati membri rispondono, in particolare, mettendo a disposizione procedimenti giudiziari rapidi e poco costosi.
Nel  contesto delle politiche volte al miglioramento dell'accesso alla giustizia la mediazione svolge un ruolo complementare rispetto ai procedimenti giurisdizionali ma più efficaci nella risoluzione delle controversie.

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie
I metodi di Adr (alternative dispute resolution) considerati deterrenti della mole del contenzioso ordinario si caratterizzano per la loro flessibilità, non avversarialità e, come si è detto più volte, economicità. Il costo delle procedure costituisce un fattore ovviamente essenziale da prendere in considerazione.

"Giustizia" nell'eurostoria
Dal 1999, con il trattato di Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile, divenuta di  competenza comunitaria, ha prodotto  attraverso   propri strumenti giuridici (regolamenti, direttive e decisioni) azioni di rilevante efficacia. Nell'intento di fondare su parametri concreti gli obiettivi di Maastricht e Amsterdam, i capi di Stato e di governo riuniti a Tampere il 16 e 16 ottobre dello stesso anno 1999, in occasione del Consiglio d'Europa, avevano riconosciuto che la creazione di  un autentico spazio di giustizia europeo potesse essere conseguito solo rimuovendo  la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri.
L'indirizzo assunto ha raccolto nel tempo a venire un crescente consenso (si pensi al Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 nel corso del quale i capi di Stato e di governo adottarono il programma dell'Aia per il rafforzamento della giustizia) alimentando piani di lavoro interstituzionali finalizzati  al completamento entro l'anno corrente del piano di ottimizzazione del programma di misure destinate ad assicurare il migliore accesso alla giustizia .
Nel dare seguito, dunque, al piano d'azione di Vienna del 1998 ed alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, il Consiglio dei ministri Giustizia e affari interni aveva invitato la Commissione a presentare un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall'arbitrato, per "fare il punto della situazione esistente e per lanciare un'ampia consultazione ai fini della preparazione delle misure concrete da adottare" , precisando che "la priorità deve essere data alla possibilità di stabilire dei principi fondamentali, in generale e in settori specifici, che forniscano le garanzie necessarie affinché la composizione delle controversie da parte di istanze extragiudiziali assicuri il livello di sicurezza richiesto nell'amministrazione della giustizia".

Dal Libro Verde…
Nel Libro verde sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall'arbitrato, presentato a Bruxelles il 19 aprile 2002, la Commissione europea ha precisato che lo sviluppo delle forme alternative di composizione delle controversie non deve essere percepito come un modo per rimediare alle difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario ma come una possibilità aggiuntiva di pacificazione sociale più consensuale. Privilegiano lo strumento del dialogo rispetto a quello dello scontro, rappresenta una forma più appropriata del ricorso al giudice o ad un arbitro.

…alla direttiva comunitaria
I richiami formulati nel Libro Verde sono stati tradotti dal collegio dei commissari nell'ottobre 2004 e immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio nella successiva direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. All'articolo 12 è stato fissato al 21 maggio 2011 la data in cui gli Stati membri debbono mettere in vigore le diposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi.
La direttiva, la cui elaborazione è avvenuta in aggiunta a quella del codice di condotta dei mediatori ha inteso promuovere il ricorso alla mediazione chiedendo l'inserimento di determinate norme nei sistemi giuridici degli Stati membri. Le norme, finalizzate ad assicurare una qualità uniforme della mediazione in tutta l'Unione, concernono il carattere riservato della mediazione e l'obbligo dei mediatori di non rendere testimonianza, l'esecuzione degli accordi transattivi raggiunti in seguito a una mediazione, la sospensione dei periodi di prescrizione e di decadenza delle azioni durante lo svolgimento di una mediazione. 

Dal 21 maggio una cinquina di obblighi
A tal fine la direttiva n. 52/2008, imponendo l'obbligo di adeguamento entro il 21 maggio 2011,  contiene cinque norme fondamentali:

  • obbliga gli Stati membri ad incoraggiare la formazione dei mediatori e a garantire una qualità elevata della mediazione,
  • conferisce all'organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere in primo luogo alla mediazione se lo ritiene appropriato tenuto conto delle circostanze del caso;
  • prevede che gli accordi risultanti da una mediazione siano resi esecutivi se entrambe le parti lo chiedono, per esempio attraverso l'approvazione di un organo giurisdizionale o con un atto notarile;
  • garantisce che la mediazione abbia luogo nel rispetto della riservatezza. Dispone infatti che il mediatore non possa essere obbligato a testimoniare in giudizio riguardo alle informazioni risultanti da una mediazione in una controversia futura tra le parti della mediazione in questione;
  • assicura che alle parti che scelgono la mediazione non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario: i termini per l'avvio di un'azione legale sono sospesi durante la mediazione.

I modelli di Adr: origine e diffusione
In realtà la Commissione ha fatto da catalizzatrice del comune bisogno di indirizzo uniforme perché i modelli di Adr sono presenti e assolvono con successo la loro funzione da oltre un secolo  in buona parte del mondo e, solo da minor tempo, anche  in Europa.
Anche in Italia prima della normativa a cui si è fatto cenno esistevano varie formule conciliative. Basti pensare ai servizi resi dalle camere di commercio, a quelli paritetici e a quelli, in parte simili, dell'arbitrato, sebbene quest'ultimo ben regolamentato, negli Stati membri e a livello internazionale, è, in effetti, un modo di risoluzione delle controversie assimilabile più ai procedimenti giurisdizionali che ai modi alternativi, in quanto il lodo arbitrale mira a sostituirsi alla decisione giudiziaria.

Dagli Stati Uniti lo spunto
Spetta indubbiamente al legislatore europeo il merito di aver individuato una soluzione terminologica comune adesiva a quella anglosassone di mediation (l'istituto è sorto infatti negli Stati Uniti nel lontano 1887). Per l'Italia ciò ha comportato il dover traslare sull'attività l'accezione con cui si individuava il professionista alle quale le parti in lite si rivolgono.
Considerando che la celerità, l'economicità, l'informalità sono requisiti che costituiscono la migliore garanzia nella facilitazione della risoluzione delle controversie anche il legislatore nazionale si è attivato tempestivamente per l'implementazione nella certezza che tale modello possa positivamente evitare il dispendio di tempo e costi inerenti alle azioni giudiziarie e permettere ai cittadini di tutelare i propri diritti in maniera efficace.
 

Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 20 Maggio 2011

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